In tempi di crisi economica e non poteva essere diversamente in piena emergenza Covid-19 che ha messo in gravi difficoltà economiche, imprese e famiglie, pagare regolarmente un mutuo è sempre meno agevole. Fortunatamente, arriva in loro soccorso il Fondo Statale che permette la sospensione del pagamento del mutuo, inclusa quella per i mutui concessi alle cooperative.
Non stiamo parlando di qualcosa di nuovo, ma solo di un problema che è tornato sotto la luce dei riflettori a causa della pandemia che ha danneggiato economicamente tante famiglie e attività imprenditoriali o commerciali. Infatti, l’istituzione del Fondo statale previsto nella manovra finanziaria 2007 è stato poi modificato nel 2013 e adesso può essere utilizzato anche per la crisi coronavirus come previsto dal DL Sostegni bis.
Questo Fondo governativo consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo alle famiglie in crisi di liquidità. E’ possibile chiederne l’intervento inoltrando richiesta alla banca con cui è stato contratto il mutuo, attraverso il modulo reperibile sul sito Consap. Oltre al modello è necessario consegnare anche la carta d’identità dell’intestatario del mutuo e la dichiarazione ISEE che non può superare i 30.000 euro, presupposto valido fino al 31 dicembre 2021. Insieme ad essi, va presentata la documentazione relativa il licenziamento o addirittura il decesso, o la perdita dell’autosufficienza o l’invalidità superiore all’80%, o ancora la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Oppure, per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, il calo di fatturato e fino al 31 dicembre 2021.
Durante lo stato di emergenza dovuto alle misure anti Covid-19, la consegna può avvenire via e-mail con i documenti da inviare in allegato, anche in forma foto.
Successivamente, entro dieci giorni lavorativi, spetterà alla banca inviare la domanda a Consap, la quale farà pervenire la sua risposta entro quindici giorni.
Una volta ricevuta la risposta motivata Consap, la banca è tenuta immediatamente a informare il cliente/richiedente la sospensione del pagamento del mutuo. Entro trenta giorni dalla risposta positiva ricevuta da Consap, finalmente parte la sospensione.
Normalmente, i tempi della procedura sono questi, ma in questo, ossia fino al 31 dicembre 2021, l’iter sarà più rapido visto che la sospensione delle rate del mutuo parte, se la banca ha verificato la regolarità della richiesta dell’intestatario del mutuo, dalla prima rata in scadenza successiva alla data di inoltro della domanda.
Il fondo governativo/statale garantisce la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. E’ bene sottolineare, che questa concessione concerne solo i mutui contratti per l’acquisto di prima casa o abitazione principale.
A questo punto, il Fondo rimborsa solamente gli oneri finanziari pari al 50% della quota di interessi delle rate, per le quali ha effetto la sospensione del pagamento del mutuatario. Tuttavia, a carico di quest’ultimo, al termine della sospensione, oltre che la quota capitale rimane anche l’altra metà degli interessi della rate.
La legge prevede anche che la sospensione:
La sospensione non spetta a chi ha beneficiato di altre agevolazioni pubbliche, ma ora, per le richieste inoltrate entro il 31/12/2021 è possibile ottenerla anche per i mutui che hanno usufruito del Fondo di garanzia Consap per l’acquisto della casa. Inoltre, la sospensione non spetta all’intestatario di una polizza assicurativa a copertura del credito che ripaghi il debito residuo del mutuo per uno degli eventi coperti dal Fondo, ma questa è una precisazione che appare davvero scontata.
I mutuatari che richiedono di fruire dell’agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
In alcuni casi, le banche devono sospendere l’ammortamento dei mutui, nei casi in cui l’intestatario è:
Come già anticipato, il Fondo statale ammette alla sospensione dal pagamento dei mutui, anche quelli ipotecari concessi alle cooperative per un importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci. Però la sospensione può essere concessa solo se almeno il 20% dei soci assegnatari degli immobili si trovi dopo il 31 gennaio 2020 in una delle situazioni di emergenza (vedi sopra).
La durata della sospensione delle rate sarà di:
La domanda è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo che sarà pubblicato nel sito della Consap, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni.
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