Oggi andremo a scandagliare una questione piuttosto delicata nel mondo del lavoro. Una possibile violazione della privacy che si muove sul filo sottile della tutela aziendale. Quindi, scopriremo quando e se è possibile che il datore di lavoro effettui un controllo sui dipendenti con le telecamere.
Una domanda sempre più lecita nel mondo del lavoro, legata alla tutela del luogo stesso, ma anche alla privacy del lavoratore. Dunque, la domanda nucleica della questione trova presto risposta.
Da una sentenza della Cassazione, si apprende che il datore di lavoro può istallare le telecamere, anche occulte, per sorvegliare i propri dipendenti solo nel caso in cui vi sia fondato sospetto di illecito, ossia che un lavoratore possa commettere azioni fraudolente a danno del datore di lavoro.
Va aggiunto che secondo lo statuto dei lavoratori si può usufruire di videosorveglianza sul luogo di lavoro, solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
Poco sopra, nel paragrafo precedente, si è detto dunque che l’installazione della videosorveglianza sul posto di lavoro è ammessa solo se impiegata per:
Per far si che queste misure accadano, però occorre una preventiva informazione ai lavoratori con un cartello che sia ben esposto sui luoghi di lavoro. Infatti, va sottolineato che anche se autorizzata dai sindacati, è illegittima la videosorveglianza installata all’insaputa dei dipendenti.
Il non rispetto dei punti sopra indicati va a comportare, in prima battuta, una responsabilità penale del datore di lavoro con sanzioni che sono molto salate.
Dunque, quando è possibile ritenere che la videosorveglianza sui dipendenti possa violare la privacy del lavoratore? Questo è quanto sinteticamente esplichiamo in questo paragrafo.
Qualora non vi siano le condizioni e gli accordi preventivi con i sindacati per effettuare un controllo di videosorveglianza, il datore di lavoro andrebbe incontro ad una violazione e quindi un reato. Va ulteriormente aggiunto che la violazione può verificarsi anche nei seguenti casi:
La violazione della privacy e quindi un papabile reato si va a configurare anche nel caso di telecamere finte montate a scopo esclusivamente dissuasivo.
Dunque, alla fine della fiera, si può ben dire che questo è quanto vi fosse di più utile e necessario da sapere in merito alla questione annosa della privacy e del controllo sul luogo di lavoro, a discapito di datori di lavoro e dipendenti.
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