Le cooperative edilizie permettono di costituire una società e diventare proprietario di un immobile. Come? Ecco tutte le risposte.
Una cooperativa edilizia di abitazioni è una società a responsabilità limitata (srl). I membri della società hanno lo scopo di realizzare un intervento costruttivo. Questo può essere una nuova edificazione, un recupero abitativo o l’acquisizione di un immobile. Gli immobili realizzati, ad esempio, sono assegnati ai soci attraverso un atto di assegnazione che ne conferisce la proprietà o il godimento. I soci possono decide di costruire seguendo due strade:
Spesso il mutuo viene fatto per l’intera opera costruttiva o di recupero. Pertanto al momento dell’assegnazione dell’alloggio ogni socio dovrà accollarsi parte di questo prestito, in quota e in relazione alla sua proprietà. L’operazione di suddivisione delle spese e dei singoli debitori viene gestita dalla banca che ha erogato il mutuo alla cooperativa.
Il Decreto Regio 28 aprile 1938 riconosce due tipi di cooperative edilizie:
Anche se a dire il vero ne esiste una tipologia “mista“. Tuttavia nelle cooperative a proprietà indivisa i soci aderiscono alla cooperativa con l’obiettivo dell’assegnazione di un alloggio e di diventarne proprietario. Questa è la tipologia di cooperativa più diffusa. Infatti, sono molte le persone che scelgono questa soluzione per acquistare la loro prima casa. La cooperativa procede alla realizzazione degli immobili ad uso abitativo, grazie ai contributo dei soci o del mutuo bancario.
Una volta finiti saranno assegnati ai soci attraverso un atto notarile. Nelle cooperative a proprietà indivisa i soci aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio. Ma questa tipologia è poco diffusa, proprio perché è molto simile ad una locazione a tempo indeterminato. Quindi gli immobili rimangono di proprietà della stessa cooperativa edilizia che riscuoterà dal socio il pagamento di un canone di godimento. Infine esistono le miste che sono una combinazione delle tue tipologie precedenti.
Per costituire una società cooperativa edilizia ci vogliono almeno 9 soci. Qualora il numero dei soci dovesse diminuire, questo deve essere reintegrato nel giro di un anno. Altrimenti la società viene messa in liquidazione. Un elemento importantissimo è l’atto costitutivo. Ebbene il documento deve stabilire tutte le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica. Ma anche la previsione che all’atto costitutivo si deve indicare se la cooperativa intende agire con i terzi e come intende farlo. Insieme all’atto costitutivo non può mancare lo Statuto che contiene le norme di comportamento dei singoli soci.
Soci che diventeranno i proprietari degli immobili oggetto di costruzione. Infine tutte le cooperative edilizie di abitazione, ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 59 del 1992, non possono avere soci sovventori, cioè, come abbiamo detto in precedenza, dei soci che conferiscono capitale sociale al fine di sviluppare l’attività della cooperativa e di riceverne una remunerazione.
Un’altra distinzione degna di nota è quella tra la cooperativa edilizia a contributo erariale o sovvenzionate e la cooperativa edilizie libera. Rientrano nella rima categorie tutte quelle società che beneficiano di contributi pubblici e per questo hanno delle regole più rigide. Mentre rientrano in quelle “libere” le società che operano solo con un risorse finanziarie dei soci o grazie all’intervento di un istituto di credito. Ma le cooperative edilizie che intendono usufruire di contributi pubblici (di qualsiasi tipo: statali, regionali, ecc.) devono iscriversi all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Elenco tenuto dal Ministero del Lavoro istituito dall’art. 13 della Legge n° 59 del 1992 e gestito da un apposito comitato. Infine una breve precisazione in merito al mutuo. La cooperativa edilizia libera può anche non richiedere mutuo e costruire con apporto dei soci, com’è già detto, ma nulla però vieta al singolo socio di procurarsi i capitali necessari attraverso un mutuo ipotecario sull’immobile di cui è diventato proprietario.
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