Fino al 30 settembre 2021 si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi 2020 mediante il modello 730/2021. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.7/E del 25 giugno fornisce informazioni e procedure da seguire su detrazioni e documentazione necessaria anche sul capitolo spese mediche, per cui però, sono ammessi i contanti per tutti i casi in cui si rivolge a strutture pubbliche e si paga il ticket.
Fino al 30 settembre 2022 e a partire dal 10 maggio 2022, esattamente come per quest’anno, nulla cambierà con riferimento alla detrazione per le spese mediche. Sulla dichiarazione dei redditi sarà possibile portarle in detrazione per il 19% dei costi sostenuti. I contanti sono ammessi per l’acquisto di medicinali, acquisto e noleggio dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche; prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
In pratica, quindi, per tutti gli acquisti in farmacia, carta o assegni non sono obbligatori. Lo stesso per l’acquisto dei dispositivi medici anche al di fuori delle farmacie, presso i negozi di articoli sanitari, o dagli ottici. L’elenco dei dispositivi è lungo e comprende, ad esempio, prodotti da medicazione, apparecchi per la pressione, areosol, termometri, ma anche materassi antidecubito, occhiali e lenti a contatto, bilance per i neonati, pomate e colliri. I contanti per questi prodotti sono ancora ammessi senza alcun rischio per le detrazioni, a patto che sia specificato sullo scontrino parlante o sulla fattura che si tratta, appunto, di dispositivi medici.
L’agevolazione sulle spese medico sanitarie da inserire nella dichiarazione dei redditi, consente di portare il 19% dei relativi costi sostenuti in detrazione, sia per sé che per i familiari fiscalmente a carico, ossia un familiare convivente con reddito lordo fino a 2.840,51 euro nell’anno precedente, oppure a 4.000 euro per figli che non hanno compiuto ancora 24 anni.
Ad essere presa in considerazione sarà la spesa complessiva, avendo diritto all’agevolazione superando una franchigia di 129,11 euro, mentre sarà ripartita in quattro quote annuali se la spesa dovesse superare i 15.493,71 euro. La riduzione d’imposta verrà quindi fatta sul 19% delle spese sanitarie che superano la soglia di 129,11 euro.
Qualora il soggetto dovesse essere un disabile, le spese sanitarie potranno essere portate interamente in detrazione. Nessuna detrazione per costi sostenuti al di sotto della franchigia.
Ecco quali sono le principali tipologie di spese mediche assoggettate alla detrazione IRPEF del 19%, sia da strutture pubbliche che private accreditate al SSN, tutte le spese sanitarie sono detraibili anche senza specifica prescrizione medica, a condizione che professionalità e prestazione offerta risultino sui relativi documenti di spesa.
Per il pagamento effettuato con il contante, per fruire della detraibilità occorre conservare tutti quei documenti che rappresentano prova d’acquisto:
Per pagamenti tracciabili, si richiedono invece:
Quali documenti, inoltre, sono richiesti per i familiari non a carico:
Lo scontrino semplice con C.F. riportato manualmente e dichiarazione del farmacista per l’acquisto di medicinali omeopatici o generici all’estero (traduzione se è necessaria).
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