Il contribuente che ha acquistato prima casa contraendo un mutuo può beneficiare delle detrazioni fiscali previste nella dichiarazione del modello 730 da presentare entro il 30 settembre. Grazie alla precompilata messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate già dal 10 maggio 2021 è possibile reperire i dati relativi il mutuo. Una verifica sui dati inseriti va sempre effettuata, le eventuali modifiche si possono apportare sin dallo scorso 19 maggio.
Per il mutuo della casa è da tenere presente che è possibile scaricare dal reddito, quindi, portare in detrazione solo le spese relative agli interessi del mutuo e non il finanziamento.
La detrazione sulle voci passive sui mutui danno la possibilità di recuperare il 19% di quanto speso nell’anno d’imposta 2020. Ci sono anche dei limiti di spesa da rispettare con riferimento alle detrazioni fiscali da applicare e sono limiti che variano a seconda del tipo di mutuo contratto o in base alle finalità per cui il mutuo è stato contratto.
Le detrazioni non sono assoggettabili a tutti i mutui, in linea di massima, gli interessi passivi sul mutuo che possono dare diritto alla detrazione sono:
Nessuna detrazione è prevista per i mutui aperti antecedentemente il 1991 e il 1992, che non riguardano l’acquisto della prima casa, alla pari di quelli aperti in data successiva il 1992, che riguardano acquisti differenti dalla prima casa.
I mutui esclusi dalla detrazione dei relativi interessi sono:
Gli interessi passivi del mutuo prima casa e il suo acquisto possono essere portati alla detrazione massima possibile del 19% di 4.000 euro (760 euro).
Si può beneficiare dell’agevolazione anche se ad abitare l’abitazione è un familiare del soggetto che dichiara il reddito e che è acquirente dell’immobile e intestatario del contratto di mutuo.
Concessa la possibilità di detrazione a ciascun intestatario del mutuo per la soglia massima di 4.000 euro ciascuno, se il mutuo è stato contratto prima del 1993. In questo caso, il mutuo deve essere relativo all’acquisto della prima casa, e la residenza nell’immobile oggetto del finanziamento deve risultare trasferita all’8 dicembre del 1993.
Se nel corso dell’anno l’immobile non risulta essere più abitazione principale, a meno che il trasferimento non dipenda da esigenze lavorative, si abbassa il tetto massimo di detrazione spettante che scende a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Se il mutuo è intestato a due coniugi (tetto massimo 4.000 euro), nessuno dei quali a carico dell’altro, la detrazione spetta in misura pari a 2.000 euro a testa come importo massimo degli interessi.
La detrazione per gli interessi passivi sui mutui contratti prima del 1993, vale anche per l’acquisto di immobili che non sono per abitazione principale. La soglia massima di detrazione, in tal caso scende a 2.065,83 euro. Per mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo se l’immobile dopo l’acquisto mantiene le caratteristiche di disponibilità della seconda casa e se non viene locato.
Per la detrazione degli interessi passivi di mutui contratti per ristrutturazione o per costruire la prima casa se questo è stato contratto fino al 1997, L’importo massimo detraibile è pari a 2.582,28 euro.
Per mutui contratti successivamente al 1997, la detrazione di cui si può fruire per ristrutturazioni o costruzione da zero della prima casa e con limite massimo anche in questo caso pari a 2.582,28 euro.
Infine, detrazione fruibile anche per i prestiti e i mutui agrari. La detrazione di questa tipologia di mutui o prestiti con interessi, dipende dai dati catastali dei terreni acquistati. Infatti non è ammessa la detrazione per un importo superiore alla somma del reddito domenicale e del reddito agrario.
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