Tra le diverse formule di pensione integrativa e di previdenza complementare, i fondi aperti rappresentano una soluzione in grado di soddisfare le esigenze di gran parte dei contribuenti. È importante conoscere le caratteristiche dei fondi aperti per comprendere a chi si rivolgono e fornire le più approfondite risposte ai dubbi più comuni, come quelli riguardanti l’obbligatorietà del versamento del Trattamento di fine rapporto.
I fondi aperti di pensione sono istituiti dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società che si occupano della gestione del risparmio e dalle assicurazione. Il patrimonio delle società che offrono fondi aperti risulta separato e autonomo nei riguardi della società che li ha istituiti.
Proprio la separazione del patrimonio fa in modo che i fondi pensione aperti siano destinati solo per il pagamento delle prestazioni complementari agli iscritti. Pertanto, i creditori della società che li istituisce non possono rivalersi sul fondo stesso in caso di fallimento.
L’attività del fondo pensione aperto è disciplinata dal Regolamento che definisce le caratteristiche essenziali dell’investimento. Nel dettaglio il Regolamento contiene:
Chiunque può aderire ai fondi pensione aperti per costituire una rendita integrativa rispetto alla pensione lavorativa. Nel dettaglio, possono partecipare al fondo:
È importante sottolineare che l’adesione al fondo pensione è aperta anche ai contribuenti che non svolgono alcuna attività lavorativa.
Il fondo pensione aperto accetta adesioni non solo su base individuale, ma anche collettivamente. Il contribuente dipendente privato può partecipare al fondo sia individualmente che collettivamente. È il caso degli appartenenti a una impresa nelle modalità stabilite dai contratti di lavoro oppure dagli accordi e regolamenti aziendali. Inoltre, ai fondi negoziali la partecipazione collettiva può avvenire anche nella modalità tacita.
La possibilità di adesione collettiva è tuttavia riservata alle realtà aziendali del settori privato. Infatti, ciò non avviene per i lavoratori del pubblico impiego che possono aderire solo su base individuale. La stessa situazione avviene anche per i liberi professionisti o i lavoratori autonomi: la loro adesione può avvenire solo individualmente. Tuttavia, si possono iscrivere al fondo di previdenza complementare anche i familiari a carico del lavoratore: la partecipazione, tuttavia, deve essere confermata dal Regolamento del fondo pensione aperto.
Nel caso in cui il contribuente partecipi al fondo pensione aperto in modalità individuale, non è obbligatorio versare il Trattamento di fine rapporto. Dall’altra parte, non è obbligatorio anche il contributo aggiuntivo versato dall’impresa, in assenza di accordi aziendali che possano prevedere la partecipazione dell’impresa stessa.
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