I contributi ottenuti dallo Stato tramite l’Agenzia delle entrate per l’emergenza Covid come fondo perduto devono essere riportati nel quadro RS senza indicarne il relativo importo. Pertanto, la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del modello Redditi, ai righi RS 401 e RS 402 necessitano dei chiarimenti per non incorrere in errori.
Le imprese e i professionisti, nei quadri della determinazione del reddito, possono anche non indicare i contributi ricevuti senza incorrere in sanzioni. Fanno eccezione i contribuenti in contabilità ordinaria che devono procedere con l’opportuna iscrizione nel quadro RF. L’iscrizione deve avvenire con apposita variazione in diminuzione per sterilizzare i proventi derivanti proprio dagli aiuti di Stato a bilancio.
Sui contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate durante l’emergenza sanitaria, non si compilano i campi relativi agli importi. Sarà la stessa Agenzia delle entrate a recuperare le informazioni dai bonifici accreditati. In questo caso, i codici del rigo RS 401 del modello Unico 2021 sono il 20, il 22, il 23, il 27 e il 28.
Inoltre, il codice 24 del rigo RS 401 e il codice 8 del rigo IS 201 del modello Irap sono diventati inutili ai sensi di quanto prevede l’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Per quanto riguarda il quadro RS, le istruzioni richiedono l’indicazione dei contributi a fondo perduto ricevuti. Diversamente, le Faq ritengono che la compilazione debba avvenire “per cassa”. Di conseguenza, si ritiene che entrambe le interpretazioni siano valide, senza incorrere in conseguenze.
Durante la pandemia vari contributi a fondo perduto sono stati erogati sia dall’Inps che dalle Casse di previdenza. Per questi aiuti non è necessario riportarli nemmeno nel quadro RS. Lo stesso principio deve essere adottato per gli aiuti di natura non fiscale: rientrano in questa categoria gli sgravi contri e le garanzie sui finanziamenti.
I crediti di imposta erogati durante l’emergenza Covid, devono essere riportati in diversi quadri:
Non devono invece essere indicati i bonus sanificazione e quelli riguardanti “botteghe e negozi” previsti dal decreto legge “Cura Italia”. Entrambi, infatti, non riguardano il Quadro temporaneo.
Infine, è necessario ricordare che gli aiuti a fondo perduto beneficiano della detassazione, ancorché generalizzata. La detassazione fa capo all’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020 in tema di “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19” in vigore dal 25 luglio 2021.
Nel dettaglio, la norma specifica che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. Inoltre, “non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”.
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