I nuovi obblighi relativi al Green pass che sarà obbligatorio per accedere a lavoro possono prevedere una doppia sanzione al dipendente che eluda i controlli. Infatti, alla sanzione amministrativa può cumularsi anche quella disciplinare. Proprio in vista di un meccanismo articolato sui controlli, i datori di lavoro sono tenuti a organizzarsi entro la data di entrata in vigore del Green pass prevista per il 15 ottobre 2021. È dunque il datore di lavoro che dovrà attrezzarsi per gestire le procedure di accesso in azienda in maniera regolare.
Proprio al datore di lavoro, infatti, oltre a organizzare i controlli per l’accesso con il Green pass dipendenti, è assegnato il compito dal decreto legge numero 127 del 2021 di verificare che tutti rispettino le disposizioni. E, pertanto, il datore di lavoro dovrà assegnare le deleghe ai soggetti che concretamente dovranno svolgere le verifiche dei documenti all’entrata fino al 31 dicembre 2021. Il sistema di accesso dei lavoratori e le dovute verifiche dovranno essere gestite ogni giorno.
Per i soggetti che non rispetteranno le norme sul Green pass sono previste delle sanzioni ben precise. L’autorità che accerterà se vi sia stata violazione, infatti, potrà comminare una sanzione amministrativa di un minimo di 400 euro a un massimo di 1000 euro al datore di lavoro che non ha effettuato i controlli in azienda. L’importo della sanzione raddoppia nel caso in cui si riscontrino delle violazioni reiterate.
Anche per il lavoratore sprovvisto di Green pass è prevista la sanzione amministrativa, di importo superiore a quella di chi è deputato a svolgere i controlli. Per il lavoratore l’importo va da un minimo di 600 euro a un massimo di 1500 euro. Inoltre, il lavoratore può subire anche una procedura disciplinare se ha adottato una condotta scorretta.
Il classico esempio è quello di un lavoratore che, per aggirare i controlli all’entrata, utilizzi una porta di servizio. Oltre a dover lasciare l’azienda e a ricevere la sanzione amministrativa nel caso di controlli durante la giornata, il lavoratore può vedersi attribuita una sanzione disciplinare (consistente in una multa o una sospensione, a seconda di quanto prevede il CCNL di appartenenza) nel caso di accertamento di violazione di una procedura aziendale prevista dalla legge.
Dunque, nei confronti del lavoratore la sanzione amministrativa può andare a cumularsi con quella disciplinare. Ciò avviene nel caso in cui il datore di lavoro accerti la mancanza del Green pass o di un documento non regolare. Se il lavoratore si presenta regolarmente a lavoro e viene respinto all’entrata perché senza il documento verde viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di un certificato valido. Durante l’assenza ingiustificata non ha diritto a percepire alcuna forma di retribuzione, di compenso o di emolumento.
La modalità con la quale il datore di lavoro adotterà la sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore dipendente è stata resa più snella dell’ultima versione del decreto sul Green pass che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 settembre. Infatti, il datore di lavoro non è obbligato ad alcuna formalità o comunicazione di assenza ingiustificata nei confronti del lavoratore sprovvisto di Green pass. Questo meccanismo aggira la questione della sospensione del lavoratore che è considerato semplicemente assente ingiustificato.
Oltre alle sanzioni nei confronti del lavoratore, è da rimarcare che la sospensione dello stipendio durerà fino al momento in cui il dipendente non tornerà a lavoro con il Green pass regolare. Non sono previste sanzioni che il datore di lavoro possa comminare al dipendente senza documento verde. Inoltre, deve essere escluso qualsiasi impatto sul rapporto di lavoro. Pertanto il dipendente, pur assente ingiustificato, conserva il proprio posto di lavoro.
Il sistema delineato per le imprese fino a 15 addetti è leggermente diverso da quello adottato dal legislatore per le aziende più grandi. Il lavoratore senza Green pass è considerato assente ingiustificato, ma con il vincolo dei primi cinque giorni. Al termine dei 5 giorni il datore di lavoro può stipulare un contratto a termine o in somministrazione con un altro lavoratore chiamato a sostituire l’assente. Questo contratto può essere fatto per una durata massima di 10 giorni e può essere rinnovato una sola volta.
Dalla interpretazione delle norme del decreto 127 del 2021, si arriva alla conclusione che il lavoratore di un’azienda fino a 15 unità, assente ingiustificato dopo il quinto giorno e sostituito da un altro lavoratore con regolare Green pass, non potrà rientrare in azienda se non siano trascorsi i 10 giorni di contratto del sostituto. Quindi, dall’interpretazione del decreto, nemmeno se il lavoratore si mettesse in regola con il documento verde anche con un semplice tampone della durata di 72 ore potrebbe interrompere l’assenza ingiustificata una volta che viene sostituito da un altro lavoratore.
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