Si può lavorare dopo la pensione? La risposta è affermativa ma occorre prestare attenzione al cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro, tra vincoli e divieti. Infatti, se da un lato chi matura i requisiti per andare in pensione non vi è obbligato ad andarci subito, dall’altro un pensionato può non rinunciare alla possibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa.
Una norma di riferimento, in tal senso, è il decreto legge numero 112 del 2008. Il provvedimento sancisce la totale cumulabilità delle pensioni di anzianità, di vecchiaia e anticipate ai redditi prodotti dal lavoro. Pertanto, è possibile cumulare l’assegno previdenziale mensile con redditi da lavoro senza incorrere in penalità o sanzioni. Ma occorre fare distinzioni sulla prestazione previdenziale di uscita: il cumulo per alcune misure è vincolato a determinate condizioni.
Se il contribuente percepisce la pensione di vecchiaia o quella anticipata può cumulare il suo reddito previdenziale con quello di un eventuale lavoro. La totale cumulabilità dei due redditi è confermata dal decreto legge 112 del 2008 che permette, dal 1° gennaio 2009, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa anche da pensionato. Questo vale sia per i lavoratori provenienti dal sistema retributivo o misto, che per i lavoratori del contributivo puro, ovvero i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996.
I contribuenti che percepiscono un assegno ordinario di invalidità possono lavorare ma con dei limiti consistenti in tetti di reddito. Nello specifico, sono previste delle decurtazioni dell’assegno ordinario di invalidità per le seguenti misure:
Per i percettori dell’assegno ordinario di invalidità è prevista un’ulteriore decurtazione nel caso in cui svolgano un’attività lavorativa. Infatti, nel caso in cui l’assegno di invalidità sia superiore al trattamento minimo dell’Inps (per il 2021 pari a 515,58 euro per tredici mensilità), la parte che eccede il trattamento minimo può subire un ulteriore taglio per anzianità contributiva inferiore ai 40 anni del:
Diversa dall’assegno ordinario di invalidità è la pensione di inabilità. La prestazione viene elargita solo nell’impossibilità accertata di svolgere un’attività lavorativa. Per questa ragione, lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia alle dipendenze che in maniera autonoma, è incompatibile (e dunque non cumulabile) con l’assegno stesso di inabilità.
Lo svolgimento di un’attività lavorativa è parzialmente compatibile con il beneficio della pensione di reversibilità. Infatti sono previsti vincoli reddituali con taglio dell’assegno in caso di lavoro. Nel dettaglio, la decurtazione è del:
La risposta è positiva e il reddito da pensione ottenuto con la misura dell’opzione donna ed eventuali redditi da lavoro sono pienamente cumulabili. La ragione risiede nel fatto che le lavoratrici che scelgono l’opzione donna, accettano la decurtazione della pensione dettata dal ricalcolo dei contributi con il metodo contributivo. Ricadendo, quindi, nel contributivo, la pensionata con opzione donna può lavorare e i redditi dell’attività lavorativa sono cumulabili al 100% come per le pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipata.
Chi è andato in pensione o ci andrà maturando i requisiti entro il 31 dicembre 2021 è soggetto a limiti importanti sulla possibilità di continuare a lavorare. Infatti, non è ammessa la cumulabilità del reddito da pensione con un’attività lavorativa alle dipendenze o autonoma. L’unico concessione è rappresentata dalla possibilità di svolgimento di un’attività meramente occasionale per un reddito annuo lordo complessivo di 5 mila euro.
Ultima situazione in merito al cumulo dei redditi di pensione e quelli da lavoro riguarda l’utilità dei contributi versati dopo la pensione. In questo caso, per i contributi aggiuntivi rispetto a quelli rientranti nel montante necessario per andare in pensione, si può richiedere all’Inps il supplemento di pensione. L’Istituto previdenziale procede con il ricalcolo dei contributi aggiuntivi dopo cinque anni dalla prima rata di pensione, andando quindi ad aggiornare e aumentare l’importo della pensione stessa.
La domanda di supplemento di pensione va presentata direttamente all’Inps che procederà con il ricalcolo della prestazione previdenziale. La richiesta può essere fatta ogni cinque anni, e la prima nello stesso termine dall’uscita da lavoro. Fa eccezione il caso in cui il pensionato sia uscito da lavoro con la vecchiaia (a 67 anni di età) con richiesta anticipabile dopo due anni e successiva dopo cinque. La richiesta anticipata di due anni può essere presentata anche dopo la prima richiesta decorsi cinque anni dalla pensione.
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