In un precedente e recente articolo abbiamo parlato di cos’è un trust in generale e a cosa serve. Adesso, ci concentriamo, invece, su questo istituto giuridico che si sta diffondendo molto anche in Italia: il trust familiare. Si tratta di uno strumento che i cittadini hanno a disposizione per tutelare il proprio patrimonio da eventuali futuri rischi, evitando così un’ipoteca o un pignoramento.
In generale, il trust serve a trasferire uno o più beni dal legittimo proprietario ad un altro soggetto (trustee) che si occupa della gestione e dell’amministrazione degli stessi. Ricordiamo, che su eventuali pignoramenti o ipoteche in corso al momento della costituzione del trust, il successivo nulla può.
Ogni trust può avere come oggetto beni mobili registrati e non, denaro contante, titoli di credito, quote societarie, ma più spesso immobili.
Il disponente o settlor che non è altro che il proprietario di un bene, che attraverso il trust trasferisce, così come anche dei diritti, ad un altro soggetto denominato trustee o fiduciario. Quest’ultimo ne acquisisce la proprietà per amministrarla a vantaggio di uno o più beneficiari con un preciso scopo prestabilito. A volte, può essere nominato dal disponente anche un guardiano che si occupi di controllare l’operato del trustee.
Costituire un trust è un’operazione abbastanza complessa, non è paragonabile alla cessione di un immobile o ad una donazione. Innanzitutto, i costi sono molto elevati, inclusi gli onorari dei professionisti chiamati in causa e le imposte sul trasferimento dei beni dal legittimo proprietario al trustee.
Perché ricorrere al trust familiare? Spesso, lo si fa per tutelare specifici immobili da eventuali pignoramenti effettuati dai creditori. Ma si ricorre alla costituzione del trust familiare anche in via preventiva, da parte di coloro che svolgono attività professionali o imprenditoriali a rischio. Quindi, tutto è incentrato sulla tutela del patrimonio non solo personale per essere separato da quello aziendale.
La tutela dei minori rappresenta uno degli scopi di un trust familiare che si pone l’obiettivo di consentire loro di godere dei propri beni anche senza esserne pienamente proprietari, mediante l’assistenza di soggetti terzi indicati nel trust.
Il trust familiare può essere costituito anche per scopi successori, al fine di mantenere integro il patrimonio nel passaggio generazionale.
In poche parole, un trust familiare conferisce un patrimonio destinato ad esigenze familiari, in modo particolare per quanto concerne l’educazione e l’istruzione dei figli.
Tutti i trust costituiti volontariamente e in forma scritta sono validi. E’ possibile richiederne anche l’atto pubblico in Italia, a seconda della natura dei beni o dei diritti conferiti.
Il trust può essere istituito con un atto tra vivi o per testamento. I beni del trust possono essere amministrati anche all’estero, cosa non infrequente, mentre l’atto istitutivo del trust può essere stipulato in Italia. Poiché manca una vera e propria disciplina interna al nostro ordinamento, ci si può rifare alla normativa di un Paese estero.
Tuttavia, il trasferimento dei beni in trust è regolato dalla legge italiana, nel caso manchi una legge regolatrice diversa e legittima. L’atto stabilisce la durata di un trust che in ogni caso non può superare 100 anni.
Un trust può anche non avere un beneficiario, ma solitamente, i beni conferiti in esso sono gestiti nell’interesse di uno o più soggetti beneficiari individuati in anticipo dal disponente nell’atto istitutivo. I beneficiari possono anche essere nominati in un momento successivo rispetto all’istituzione del trust (scelta fiscalmente meno conveniente).
Nel trust familiare, i beneficiari sono i figli, i nipoti, familiari disabili, ecc.
Esistono più categorie di beneficiari, relativamente ai benefici cui sono destinatari, principalmente sono:
Il patrimonio segretato è la conseguenza principale del trust, ossia, la creazione di un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente o settlor, del trustee, dei beneficiari, il tutto, allo scopo di non permettere ai creditori personali di rivalersi sui beni inclusi nel trust.
Oltre alla cessazione del trust per avvenuta scadenza, esso può sciogliersi anche per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto costitutivo. Al termine del trust, i beni sono attribuiti ai beneficiari. Tuttavia, è possibile prevedere anche un ritorno al disponente o a terzi che non risultavano beneficiari nel corso del trust.
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