La tassa ipotecaria e l’imposta catastale sono tributi dovuti per il trasferimento di un’immobile che avvenga a titolo oneroso o gratuito. Le due imposte devono obbligatoriamente essere pagate, anche se per motivazioni diverse.
L’imposta ipotecaria è un tributi che va pagato ogni qualvolta che viene registrato un atto ufficiale nei pubblici uffici immobiliari. Può trattarsi di una donazione, di una successione, di una vendita. vendita.
L’imposta catastale deve essere saldata ogni volta che va effettuata una voltura catastale a seguito di una donazione, successione o cessione.
Entrambi i tributi beneficiano di alcune eccezione, ossia, esistono dei casi per cui non devono essere versati.
Nel caso specifico, la tassa ipotecaria non deve essere pagata se si tratta di un atto vhe riguarda il trasferimento nell’interesse dello Stato e di donazioni a favore di Onlus o enti pubblici locali. Altrimenti, se i trasferimenti in favore di Onlus, Regioni, Comuni o Province sono a titolo oneroso, il costo dell’imposta ipotecaria è stabilita nella misura di 200 euro.
Allo stesso modo, anche l’imposta catastale non è dovuta nei casi sopra citati.
Per il calcolo degli importi delle cifre concernenti le imposte ipotecarie e catastali si deve prendere in considerazione la base imponibile di partenza proporzionata all’imposta di registro o all’imposta di successione. Dopodiché, scopriamo quali sono le entità delle imposte ipotecarie e catastali, diverse per quantità e percentuale di applicazione a seconda della tipologia di immobile.
Per questo caso sono previste delle agevolazioni. In caso di immobile destinato ad abitazione principale e acquistato da un privato, le due imposte hanno lo stesso importo (50 euro) a cui aggiungere l’imposta di registro pari al 2%. Ma se l’ immobile è destinato ad abitazione principale acquistato da una ditta costruttrice, le tasse ipotecarie e catastali restano dello stesso importo ma aumentano a 200 euro ciascuna, più il versamento dell’Iva pari al 4%.
In mancanza dei presupposti per cui l’acquirente può beneficiare delle agevolazioni concesse per la prima casa i versamenti variano a seconda di chi vende l’immobile. Se la seconda casa viene acquistata da un privato o da un’impresa esente da Iva, oltre alle imposte di registro pari al 9% si hanno un’imposta catastale da 50 euro e un’imposta ipotecaria da 50 euro.
Qualora, invece, la seconda casa venga comprata da un’impresa soggetta ad IVA, sia l’imposta catastale che quella ipotecaria sono di 200 euro (l’Iva è al 10% in tutti i casi tranne che per gli immobili di lusso, che presuppongono un’Iva al 22%). La cessione è da considerarsi esente da Iva, se il venditore è un’impresa, a meno che la vendita sia effettuata entro cinque anni dalla conclusione della costruzione. Il venditore, in ogni caso, ha la possibilità di decidere di sottoporre a Iva la cessione, ma a patto di manifestare tale scelta specificandolo nell’atto di vendita.
In caso di una dichiarazione di successione, è necessario pagare un’imposta ipotecaria pari al 2% del valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione. A differenza di questa, non vanno prese in considerazione eventuali passività. Ciò significa che l’intero valore immobiliare è la base per il calcolo della percentuale. L’imposta catastale per cessione è pari all’1%.
Quando uno o più beni immobili sono oggetto di donazione, si deve provvedere al pagamento dei due tributi come nel caso della successione. Quindi, imposta ipotecaria al 2% e imposta catastale all’1%. Se la donazione dovesse riferirsi a una prima casa, si applicherebbe il pagamento di una quota pari a 200 euro.
Il pagamento dei suddetti tributi su una donazione deve essere erogato al momento della registrazione di un atto notarile.
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