Infortuni sul lavoro: circolare INPS 24 del 2021 su ritardata denuncia INAIL

Infortuni sul lavoro, ecco le conseguenze per la ritardata /omessa denuncia INAIL

infortuni sul lavoro

Le notizie degli ultimi giorni sugli infortuni sul luogo di lavoro sono drammatiche e purtroppo molti di questi eventi hanno portato alla morte, tra i lavori maggiormente coinvolti vi sono quelli nell’agricoltura, edilizia e industria. La maggior parte degli infortuni è purtroppo determinata dalla mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Al verificarsi di infortuni sul luogo di lavoro è previsto l’obbligo di denuncia a carico del datore di lavoro e la normativa stabilisce conseguenze rilevanti in caso di omessa o ritardata denuncia INAIL.

Infortuni sul lavoro: obbligo di denuncia INAIL

In seguito al verificarsi di infortuni sul lavoro è prevista una prassi specifica per la loro denuncia all’INAIL, questa deve avvenire anche nel caso in cui per la tipologia e l’entità dell’infortunio non sia previsto un ristoro economico. L’obbligo di denuncia all’INAIL ricade sul datore di lavoro e sono previste sanzioni in caso di ritardata denuncia INAIL, o omissione.

La normativa stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni sul lavoro prevedendo due termini specifici:

  • per gli infortuni con prognosi di guaribilità superiore a tre giorni, in base all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la denuncia del datore di lavoro deve essere fatta entro 2 giorni decorrenti dal giorno successivo rispetto a quello in cui ha ricevuto notizia del sinistro;
  • per gli infortuni di grave entità, tra cui quelli che hanno determinato la morte del lavoratore la denuncia deve essere presentata entro 24 ore dall’evento.

La procedura per la denuncia infortuni INAIL

La procedura prevede che il lavoratore, in seguito ad infortunio, si rechi presso una struttura ospedaliera o studio medico e qui sia rilasciato il certificato medico, dovendo dichiarare come è avvenuto il sinistro, partirà la segnalazione all’INAIL. A questo punto il certificato deve essere consegnato dal lavoratore al datore di lavoro e da questo momento iniziano a decorrere per  lui i termini per denunciare il sinistro. Naturalmente non possono applicarsi sanzioni al datore di lavoro se lo stesso non riceve tale certificato.

Dal certificato medico devono emergere tutte le circostanze in cui il sinistro si è verificato e quindi anche eventuali carenze inerenti le condizioni di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le modalità per l’invio della denuncia variano in base alla tipologia di imprenditore/datore di lavoro, infatti la procedura ordinaria prevede l’invio telematico, attraverso il sito dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) in cui è presente un’apposita sezione. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia un imprenditore e si tratti di lavori domestici o contratti di collaborazione, la denuncia può essere inviata anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), se il soggetto non è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata può essere utilizzata la raccomandata A/R. La raccomandata o PEC deve essere inviata alla sede INAIL territorialmente competente.

Ricordiamo che, in caso di infortunio sul lavoro, la legge tutela anche il lavoratore in nero.

Circolare INAIL 24 del 9 settembre 2021

La circolare INAIL 24 del mese di settembre 2021 ha chiarito ulteriori punti. I termini visti per la denuncia da parte del datore di lavoro iniziano a decorrere dal momento in cui riceve dal lavoratore il certificato con il numero identificativo dell’infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria ( ad esempio il pronto soccorso). Se il termine coincide con un giorno festivo, lo stesso slitta al primo giorno non festivo. Il sabato è considerato giorno feriale anche nel caso in cui nell’azienda non sia considerato giorno lavorativo.

Può capitare che un infortunio sia inizialmente giudicato guaribile nell’arco di 3 giorni e che quindi non si verifichi la condizione essenziale per la denuncia INAIL, se in seguito a nuova visita dovesse emergere che in realtà non sono bastati i tre giorni alla guarigione e che quindi è necessario prolungare il periodo di assenza dal lavoro per infortunio, deve essere presentata una nuova certificazione medica che attesti tale condizione. In tal caso i termini prima visti iniziano a decorrere da questo momento.

Nella circolare viene sottolineato anche che l’INAIL è tenuta a iniziare l’istruttoria in seguito alla segnalazione della struttura sanitaria/medico, su segnalazione del lavoratore o dei patronati che assistono i lavoratori, di conseguenza, se alla primaria denuncia di tali soggetti non succede quella del datore di lavoro, l’INAIL è tenuta a richiedere la lavoratore la denuncia stessa in modo da poter proseguire l’istruttoria. Naturalmente visto il ritardata denuncia INAIL o omessa, si applica la sanzione che vedremo a breve.

Ritardo nella denuncia INAIL: conseguenze

Si è visto quindi che sono previsti termini stringenti per la denuncia dell’infortunio da parte del datore di lavoro,  se gli stessi sono violati sono applicate delle sanzioni amministrative. Il reato è stato depenalizzato dal primo gennaio 1994, con la legge 561 del 1993, in precedenza era prevista l’ammenda (sanzione per reato penale). L’ammontare varia da un minimo di 1.290,00 a un massimo di 7.745,00 euro. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi a tali obblighi, è prevista la notifica presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro che provvederà alla riscossione delle somme, prima attraverso l’emissione di un’ordinanza e in seguito con esecuzione forzata.

Infortuni sul lavoro: obbligo segnalazione al SINP a fini statistici e di ricerca

Oltre alla denuncia INAIL, in base all’18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a fini statistici è prevista anche la segnalazione allo stesso ente e tramite questi al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) di tutti gli infortuni, compresi quelli con prognosi inferiore a 3 giorni. Anche in questo caso si tratta di un obbligo e in caso di mancato adempimento si applica al sanzione amministrativa di sanzione amministrativa da :

  • 1.228,50 a 5.528,28 euro per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni
  • da 614,25 a 2.211,31 euro per gli infortuni con prognosi inferiore.

Nel caso di infortuni inizialmente giudicati guaribili nell’arco di 3 giorni e successivamente rivelatisi più gravi, sul sito è presente la voce “converti in denuncia”, in questo modo le segnalazioni a fini statistici sono convertite direttamente, dal datore di lavoro, in denuncia con recupero automatico di tutti i dati. Tale funzione è operativa dal 28 settembre 2018.