La fusione di due o più società: come e perché avviene?

La fusione tra due o più società e qualcosa che permette di cambiare la compagine aziendale. Una guida per conoscere l’intero processo.

Fusione: la normativa di riferimento

La fusione è l’unificazione di due o più imprese in una sola. Così si dà luogo “mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione in una società di una o di altre” (Art 2501). Nel primo caso, quando due o più società danno vita ad un’unica società nuova si ha la fusione in senso stretto. Mentre nel secondo caso,  si ha la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra già esistente. E’ anche vero che quando si tratta di fusione di società appartenenti a diversi tipi, si pongono varie problematiche anche in sede di responsabilità dei soci che la compongono. Ma andiamo con ordine d’informazione.

Fusione: il procedimento

Per poter procedere ad una fusione tra imprese, occorre predisporre alcuni importanti documenti:

  • il progetto di fusione;
  • la situazione patrimoniale;
  • la relazione dell’organismo amministrativo;
  • la relazione degli esperti.

Questa documentazione raccoglie il contenuto informativo minimo che obbligatoriamente deve essere posto a disposizione non solo dei soci, ma anche dei terzi. Anche se possono anche essere richiesti dei documenti integrativi allo scopo di una maggiore chiarezza dell’operazione. Il progetto di fusione è redatto dagli amministratori delle società coinvolte. Inoltre il progetto deve contenere: il tipo, la deniminazione sociale, la sede, l’atto costitutivo, il concambio, eventuali conguagli in denaro da corrispondere ai soci. Ma anche deve essere indicata la modalità di assegnazione delle azioni e la partecipazione agli utili.

La situazione patrimoniale della nuova società

La situazione patrimoniale è un documento che mette a nudo la situazione patrimoniale della nuova società. Ma parte dall’analisi del bilancio infrannuale di ciascuna società. Il bilancio di ciascuna società deve essere redatto in forma analitica. Ciò avviene soprattutto per garantire l’interesse dei creditori sociali, che devono essere in grado di conoscere la solidità della neonata. I documenti, accompagnati dai bilanci degli ultimi tre anni, devono rimanere depositati presso la sede di ciascuna società nei trenta giorni che precedono l’assemblea. Questo per permettere ai soci di fare le loro valutazioni prima di votare.

La relazione dell’organo amministrativo e degli esperti

La relazione dell’organo amministrativo deve illustrare e giustificare il progetto di fuzione. Infatti essa deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio e deve indicare evenutali difficoltà di valutazione. Tuttavia il rapporto di cambio esprime la misura della parte delle azioni o quote della società risultante dalla fusione che i soci della società partecipanti ricevono in funzione del rapporto tra i patrimoni effettivi delle società partecipanti alla fusione stessa. Mentre la relazione degli esperti si sostanzia in un parere motivato sulla congruità del rapporto di cambio, che indichi il metodo seguito per i valori risultati. Nel caso in cui si tratta di società con titoli quotati nei mercato regolamentati l’esperto deve essere una società di revisione. Inoltre la norma attribuisce all’esperto il potere di ottenere dalle società tutte le informazioni e i documenti necessari per procedere alla verifica.

La deliberazione da parte dei soci

La norma impone che tutta la documentazione finora citata venga depositata presso la sede sociale, trenta giorni prima dell’assemblea dei soci. Inoltre le società quotate sono tenute ad una particolare informazione sia della Consob che dei risparmiatori. Secondo la riforma societaria del 2003 per l’approvazione della fusione, nelle società di persone è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci. Invece per le società di capitali occorre la deliberazione dell’assemblea straordinaria. Mentre per le società in accomandita per azioni l’approvazione di tutti i soci accomandatari. Infine nelle società a responsabilità limitata i soci che non acconsentono, hanno il diritto di recedere dalla società. La deliberazione e tutta la documentazione devono essere iscritte nel registro delle imprese, previa verifica dalle condizioni stabilite dalla legge e dal notaio.

L’atto di fusione

L’atto di fusione può essere stipulato subito dopo l’iscrizione delle deliberazioni. Ma deve esserci il consenso dei creditori, il pagamento degli stessi, il deposito delle somme presso la banca o l’asseverazione della società di revisione. Oppure dopo 60 giorni dall’iscrizione delle deliberazioni se nn vi sono opposizioni. La fusione deve essere redatta per atto pubblico. Ma non solo, deve essere di sostanza e di forma richiesti nell’atto costitutivo della società risultante dalla fusione. Questo documento deve quindi contenere tutte le regole della nuova società, che spesso sono diverse da quelle di origine. Infine l’atto di fusione va registrato come pubblicità costitutiva.

 

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri
Tags: società

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