La scissione e la scorporazione d’azienda sono state riviste dalla Riforma societaria del 2003. Ecco in che modo funzionano.
La scissione è una divisione di una società che si verifica quando una società assegna l’intero, o parte, suo patrimonio a più società. Tuttavia le società possono essere preesistenti oppure di nuova costituzione. Inoltre il legislatore, nella riforma sulle società del 2003, ha disposto che la società scissa può “attuare il proprio scioglimento senza liquidazione”. Questo si verifica soprattutto quando viene ceduto l’intero patrimonio della società, che quindi continua a vivere nel corpo di un’altra.
Con la scorporazione una società conferisce una parte o tutte le sue attività produttive ad uno o più società, ottenendo un quantitativo di azioni pari al valore del conferimento. Ma proponendosi anche di gestire la partecipazione al capitale di questa società acquisita. Questa procedura è molto più frequente nelle società industriali.
Il procedimento di scissione prevede che l’organo amministrativo delle società partecipanti redige un progetto. Ebbene il progetto deve contenere “l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio monetario”.
Inoltre devono essere specificati i criteri di distribuzione delle parti o quote, indicando altresì il valore effettivo del patrimonio assegnato alle società beneficiarie. Anche se nel caso di scissione parziale va specificato la quota che rimane alla società iniziale. Ma può succedere che non tutti i soci siano d’accordo nella scissione dell’azienda. Affinché ci sia parità di trattamento i soci che non approvino questa operazione hanno il diritto a chiedere ed ottenere l’acquisto delle loro quote da parte degli altri soci.
Esistono varie tipologie di divisioni delle società. Ad esempio la scissione si dice omogenea quando le società beneficiarie appartengono alla medesima categoria della società scissa. Mentre è eterogenea quando le società beneficiarie si presentano di diversa categoria.
Una cosa è certa da un punto di vista patrimoniale si realizza una suddivisione del patrimonio sociale. Al riguardo, a seguito di tale operazione è possibile suddividere il patrimonio sociale mediante un suo trasferimento alle nuove società (in questo caso di parla di scissione in senso stretto) o a più società preesistenti (in tal caso si ha una scissione per incorporazione).
La costituzione di nuove società, a seguito di una scissione, porta ad un problema particolare: se si può costituire una nuova società mediante l’approvazione del progetto di scissione. Il legislatore ha risolto la questione dicendo che alle società con unico azionista si ammette la costituzione, ma con una specifica disciplina.
Pertanto la necessità è che siano i soci della società scissa a deliberare, atti costitutivi e statuti della nuova società. Quindi se la scissione della società è come una mera modificazione dell’atto costitutivo della società originaria, viene da se che risulta più semplice affermare che la costituzione delle nuove società sarà determinata dalla delibera di scissione e da tutti i suoi elementi.
Oltre a quelle fin ora espresse, esistono altre differenti forme di scissione, che possiamo così riassumere:
La scissione produce effetti dal momento in cui avviene l’ultima delle iscrizioni dell’atto nell’ufficio del Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Anche se è possibile prevedere una data successiva, tranne nel caso di scissione mediante la nascita di nuove società.
Al primo bilancio successivo alla scissione verrà applicato il principio della continuità dei valori contabili. Inoltre ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico. Però è anche vero che questa garantisce una doppia tutela per i creditori sociali, che saranno pagati.
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