I contributi che vengono versati alla cassa pensionistica successivamente alla decorrenza della pensione possono essere sommati alla pensione già liquidata. Questo meccanismo si chiama “supplemento” e viene riconosciuto a chi già prende già la pensione e riprenda a lavorare e a versare contributi verso lo stesso ente previdenziale che ha dato origine alla propria pensione. Tuttavia, il ricalcolo della pensione con l’aggiunta dei nuovi contributi avviene dopo che siano trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione stessa. In alcuni casi, è possibile abbreviare il ricalcolo al trascorrere dei due anni.
Il vantaggio del meccanismo del supplemento è quello che i contributi vanno a sommarsi a quelli già versati prima della decorrenza della pensione determinando un aumento dell’assegno mensile. In tal senso il supplemento si configura come incremento della pensione liquidata. È tuttavia necessario che l’interessato presenti domanda per includere la contribuzione relativa ai periodi lavorativi successivi alla pensione. Inoltre, i contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno il via alla possibilità di richiedere, dopo 5 anni di ulteriori contributi, un nuovo e ulteriore supplemento.
La prima condizione per la richiesta del supplemento di pensione è che siano trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione stessa. Tuttavia, la domanda si può presentare, una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione. La legge richiede come requisito che sia stata compiuta, nel caso di richiesta anticipata, l’età della pensione di vecchiaia attualmente fissata a 67 anni. La domanda di ricalcolo e inclusione dei contributi dopo due anni può avvenire anche successivamente al primo supplemento richiesto dopo 5 anni. Pertanto, il pensionato che continui a lavorare, può richiedere due supplementi di inclusione dei contributi nel giro di 7 anni dalla decorrenza della pensione.
Ad esempio, un contribuente che sia andato in pensione anticipata a 63 anni, ha convenienza a chiedere il primo supplemento di pensione a 68 anni, data l’impossibilità presentare richiesta dopo due anni se non ha compiuto l’età della pensione di vecchiaia. La seconda richiesta di supplemento può essere fatta all’età di 70 anni.
La domanda di supplemento di pensione deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica all’Inps. Il contribuente ha la la possibilità di entrare sul portale dell’Istituto previdenziale con le proprie credenziale e, quindi, di inoltrare la richiesta. In alternativa è possibile avvalersi dei servizi di un patronato o di tutti gli intermediari dell’Inps. Infine, può fare richiesta chiamando il numero verde dell’Inps (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da rete mobile).
L’importo risultato dal calcolo dei contributi versati come supplemento va a sommarsi (diventandone parte integrante) alla pensione che il richiedente già percepisce. Ai fini del ricalcolo il supplemento va a incrementare anche la tredicesima mensilità di pensione. Nel caso in cui il titolare di pensione abbia ricevuto l’integrazione al minimo, il supplemento va a coprire l’integrazione stessa. L’aumento della pensione, in questo caso, avviene solo se ne derivi eccedenza, rispetto al minimo, con i nuovi contributi versati.
Il ricalcolo della pensione con il supplemento avviene, per le pensioni di anzianità contributive con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2012, con il metodo contributivo. Non cambia nulla per le pensioni calcolate prima dell’inizio del 2012 con i meccanismi previdenziali retributivo e misto. La pensione aumentata dal supplemento inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il contribuente ha presentato domanda.
I lavoratori autonomi della gestione separata hanno qualche variazione rispetto ai lavoratori alle dipendenze. Infatti, la prima domanda per il supplemento di pensione deve essere inoltrata dopo due anni di decorrenza della pensione stessa. L’invio dopo due anni è a prescindere che si sia raggiunta o meno l’età necessaria per la pensione di vecchiaia.
Diverso è il caso di un libero professionista. Infatti, se un pensionato da lavoro alle dipendenze o da lavoro autonomo, dopo la pensione riprende a lavorare come libero professionista, i contributi maturati non potranno essere ricalcolati come “supplemento” della pensione che già percepisce. In questo caso il lavoratore, al compimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia, potrà fare richiesta di una pensione chiamata “pensione di vecchiaia supplementare”. Questa nuova pensione va ad associarsi alla pensione che il contribuente già percepisce.
Il meccanismo del supplemento di pensione incontra l’eccezione per i contribuenti usciti dal lavoro con quota 100. Per questa misura vige il divieto di cumulo dei redditi da pensione con quelli da lavoro, con determinate eccezioni. Dunque, è escluso che un pensionato con quota 100 possa continuare o iniziare un lavoro alle dipendenze. Il divieto vige anche per un nuovo lavoro autonomo. È permessa l’attività in forma autonoma e a condizione che sia saltuaria e non continuativa, per un reddito lordo annuo massimo di 5 mila euro. Il divieto vige per tutto il periodo di prepensionamento.
Pertanto il contribuente deve rispettare il divieto di cumulo dai 62 anni ai 67 anni, età prevista per la pensione di vecchiaia. Solo alla maturazione di quest’ultima il divieto di cumulo cessa, e il contribuente può svolgere attività lavorative autonome o alle dipendenze e chiedere il supplemento di pensione con i consueti requisiti e alle medesime condizioni.
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