E’ noto che per costituire una società è necessario provvedere alla redazione e registrazione di atto costitutivo e statuto, questi sono atti essenziali che regolano i rapporti tra i soci e tutti gli aspetti rilevanti della vita sociale. Atto costitutivo e statuto vincolano tutti i soci e sono opponibili a terzi, quando però i soci, o alcuni di essi, vogliono regolare in modo diverso alcuni aspetti, solitamente si ricorre ai patti parasociali, ma cosa sono e come funzionano?
I patti parasociali sono accordi esterni rispetto agli atti sociali, attraverso essi vengono regolati degli aspetti della vita sociale che possono essere di diversa natura. Solitamente i patti parasociali sono presenti nelle SPA, ma di fatto in qualunque tipo di società è possibile stipularli. La prima cosa da sottolineare è che i patti parasociali possono essere stipulati tra alcuni dei soci, oppure con soggetti terzi, ma di fatto vincolano esclusivamente i soggetti che intervengono nel singolo contratto e quindi non sono opponibili a terzi che nonpotevano averne conoscenza.
Visto che la pratica di stipulare patti parasociali era molto frequente, il legislatore è intervenuto e in particolare ha introdotto l’articolo 2341 bis del codice civile in cui sono indicate le linee guida. La prima cosa da sottolineare è che possono avere qualunque forma, tra cui quella verbale, quindi non c’è obbligo di forma scritta, ma questa è comunque preferibile. Possono riguardare:
Emerge dall’articolo 2341 bis che l’obiettivo principale dei patti parasociali è dare alla società un determinato assetto, ad esempio vietando il trasferimento delle azioni si intende fissare un determinato assetto sociale e anche le relative quote di potere.
I patti parasociali hanno una durata che può essere ricavata dagli accordi tra le parti, oppure da legge: se nell’accordo stesso nulla è stabilito, la durata massima del patto stesso è di 5 anni. Se le parti hanno previsto un termine maggiore, lo stesso non è valido e quindi si applica il termine di 5 anni. In questo modo le parti non vengono vincolate in modo indiscriminato, ad esempio sarebbe inopportuno e poco conveniente avere un pacchetto azionario e non poterlo mai alienare. I patti parasociali possono comunque essere rinnovati.
I soci hanno anche il diritto di recesso, se non è disciplinato in modo specifico all’interno del contratto, si prevede che il soggetto che voglia recedere dal contratto debba darne un preavviso di almeno 180 giorni.
A questo proposito devono però essere fatte delle differenze, infatti quelle ora viste sono regole generali che però non si applicano alle società quotate o alle società che le controllano, in quanto ad esse si applicano gli articoli 122 e 123 del Testo Unico Finanza (TUF). L’articolo 123 stabilisce che i patti parasociali, se:
Infine, gli azionisti che desiderino aderire a un’offerta pubblico di acquisto (OPA) o a uno scambio azionario, possono recedere senza rispettare il termine di preavviso.
L’articolo 122 del TUF sottolinea invece un’altra differenza rispetto alle regole generali, ovvero l’obbligo di pubblicità dei patti parasociali Infatti stabilisce che i patti parasociali, in qualunque forma siano stipulati ( anche verbale quindi), se aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro 5 giorni devono:
In assenza di rispetto di tali regole i patti parasociali sono nulli.
I patti parasociali possono essere stipulati sia al momento di entrare nella società o al momento della costituzione, sia successivamente, cioè in qualunque momento della vita societaria. Restano tra le parti (tranne nel caso visto in precedenza e inserito nell’articolo 122 del TUF), ad esempio se tre soci stipulano un accordo esterno all’atto costitutivo, non sono tenuti a dirlo agli altri soci, certo potrebbe essere considerato un comportamento scorretto perché potrebbe crearsi un piccolo gruppo di potere che di fatto decide, ma dal punto di vista legale non è necessario dare notizia di tale accordo che di fatto però non produrrà mai effetti nei confronti dei terzi.
I patti parasociali possono inoltre prevedere delle penali che si applicano per il caso di inadempimento contrattuale.
Si è visto che il legislatore di fatto ammette la possibilità per i soci di stipulare patti parasociali, vi sono comunque dei limiti, infatti gli stessi non devono essere in contrasto con norme imperative e non devono essere formulati in modo da eludere principi dell’ordinamento. In tali casi i patti parasociali sono nulli e quindi come se non fossero mai stati stipulati e di conseguenza non vincolano le parti.
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