Nel passato il sistema retributivo basava il calcolo della pensione sulle retribuzioni percepite dai contribuenti negli ultimi anni di lavoro. Il che significava ottenere pensioni che si avvicinavano agli stipendi e alle retribuzioni dei 5 o, al massimo, 10 anni prima dell’uscita da lavoro. Il sistema retributivo puro non è più in vigore dal 2012 perché, per gli anni di lavoro da quella data in poi, il calcolo della pensione si basa solo sul meccanismo contributivo.
I lavoratori che hanno versato 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995 rientrano nel sistema di calcolo delle pensioni “retributivo” per le anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011. I versamenti devono essere interamente posseduti entro la fine del 1995. Non sono previsti, infatti, arrotondamenti per la maturazione dei requisiti minimi.
Dal versamento dei contributi utili alle pensioni dipende il ricadere a uno dei meccanismi previdenziali. Oltre al sistema retributivo o misto, i lavoratori che hanno iniziato a lavorare a partire dal 1° gennaio 1996 ricadono nel sistema contributivo puro. Appartenere a uno o a un altro sistema significa vedersi calcolare la futura pensione con meccanismi diversi.
Il sistema retributivo di calcolo della pensione ha tre quote. La prima, detta “quota A“, riguarda le anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1992. Per il calcolo della pensione dei lavoratori del settore privato si prendono le retribuzioni degli ultimi 5 anni, rivalutate da specifici coefficienti. Per i dipendenti del pubblico impiego, invece, la quota A è rappresentata dalla retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio. Diversamente, per i contribuenti iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, e dunque i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti mezzadri, le retribuzioni di riferimento sono quelle degli ultimi 10 anni.
La quota B per il calcolo delle pensioni retributive riguarda le anzianità maturate dal 1993 al 2011. In questo caso, vengono prese a riferimento le retribuzioni degli ultimi 10 anni sia per i dipendenti privato che per quelli del pubblico impiego. Per i lavoratori autonomi, invece, le retribuzioni di riferimento sono quelle dei precedenti 15 anni.
Infine, in conseguenza della riforma delle pensioni di Elsa Fornero, la quota C delle pensioni si applica alle anzianità maturate a partire dal 2012. Per i versamenti di questi anni si applica il sistema contributivo. Ciò significa che non fa più testo il calcolo basato sulle retribuzioni degli anni precedenti, ma il montante contributivo. E, pertanto, la quota di pensione si calcola sulla base di specifici coefficienti calcolati in base all’età posseduta dal contribuente nel momento in cui accede alla pensione.
Oltre al retributivo, i lavoratori più prossimi alla pensione sono quelli che ricadono nel sistema misto. Rispetto ai contribuenti del retributivo, hanno un’anzianità di versamenti inferiore ai 18 anni maturata entro il 31 dicembre 1995. Anche per i lavoratori del misto si applica il calcolo della pensione sulla base di 3 quote.
Nella quota A del sistema pensionistico misto il calcolo si riferisce alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1992 con la media delle retribuzioni dei precedenti 5 anni. Per i dipendenti del pubblico impiego si prende in considerazione la retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio. Per i lavoratori autonomi la media di riferimento è quella degli ultimi 10 anni di retribuzioni.
Nel calcolo della pensione dei lavoratori del sistema misto, la quota B relativa all’anzianità contributive maturata fino al 31 dicembre 1995, il periodo di tempo di riferimento si allarga notevolmente. Infatti, per i dipendenti del settore privato le retribuzioni da considerare sono quelle percepite dal 1988 o comunque precedenti per il completamento del periodo di riferimento. Tale periodo corrisponde all’arco di tempo in cui le retribuzioni vengono prese in esame per il calcolo della pensione.
Più avvantaggiati in questo calcolo sono i lavoratori del pubblico impiego per i quali il calcolo della quota B del sistema previdenziale misto prende in esame le retribuzioni percepite dal 1993 in avanti. Si tratta dello stesso anno applicato ai lavoratori autonomi per i quali il calcolo della quota B del misto avviene sui redditi dichiarati dal 1993 in poi, ampliati di un ulteriore arco temporale di massimo 10 anni, ovvero dal 1983.
La quota C che per i lavoratori del sistema retributivo puro parte dal 2012, per i lavoratori del sistema previdenziale misto parte dal 1° gennaio 1996. Ciò significa che ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la pensione viene calcolata con il retributivo fino alla fine del 1995 e con il contributivo dal 1° gennaio 1996.
La quota C sia del sistema retributivo (per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011) che per quelle del misto (anzianità contributiva fino a tutto il 1995) viene sostituita dal calcolo contributiva rispettivamente a partire dal 2012 e del 1996. Ciò comporta, dunque, regole pensionistiche diverse basate non più sulle retribuzioni, ma sui contributi.
Il calcolo con il metodo contributivo comporta, per un lavoratore dipendente, l’applicazione del 33% della retribuzione imponibile annua percepita, compresa la tredicesima, e la si rivaluta annualmente sulla base della media di cinque anni del Prodotto interno lordo. Nel momento in cui il lavoratore va in pensione, il montante dei contributi rivalutati diventano assegno di pensione attraverso i coefficienti di trasformazione. Questi ultimi sono indici calcolati sull’età di uscita da lavoro e sulla speranza di vita a partire dai 65 anni.
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