Prelievo dal conto corrente del defunto: è ammesso?

Il prelievo dal conto corrente del defunto è una pratica comune, ma in realtà può avere molte conseguenze, infatti non si potrebbe fare

prelievo dal conto corrente del defunto

Quando un congiunto viene meno è necessario regolare i vari rapporti patrimoniali dello stesso. Di fatto nell’immediato può essere necessario avere delle somme disponibili per far fronte a spese immediate, ad esempio quelle funebri che sono rilevanti. In questi casi la prima cosa che fanno il coniuge/convivente e i figli o altri parenti stretti, è tentare un prelievo dal conto del defunto per far fronte a tali oneri, ma il prelievo dal conto corrente del defunto è ammesso?

Prelievo dal conto del defunto: non si può fare

Alla domanda:  il prelievo dal conto corrente del defunto è ammesso? La risposta più semplice è no, ma di fatto, la banca non è tenuta a informarsi sulle condizioni di salute del suo correntista e, fino a quando non riceve la comunicazione di decesso del correntista, non interviene sul blocco del conto.

D’altronde, la comunicazione deve essere effettuata dagli eredi anche tramite PEC, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o di persona, ma di certo non è il primo pensiero degli stessi, tranne nel caso in cui sospettino delle attività di prelievo poco consone e quindi si premurino di comunicare alla banca il decesso.

In caso di morte di un congiunto non si possono fare operazioni al bancomat dal suo conto

In caso di morte di un correntista si possono verificare diverse ipotesi, cercheremo di delineare le più comuni. Certamente può essere difficile fare dei prelievi dal conto corrente del defunto direttamente in banca, tranne nel caso in cui si tratti di un soggetto cointestatario del conto oppure con delega, ma di fatto per chi conosce il PIN fare dei prelievi all’esterno tramite bancomat è un’operazione davvero facile e può invece essere difficile risalire in seguito a chi in effetti ha operato sul conto, in questo caso si è però di fronte a un reato. D’altronde è abitudine comune condividere il PIN con il coniuge e in molti casi anche con i figli.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza 20678/2017 ha sottolineato che per un figlio non cointestatario del conto del genitore, effettuare prelievi al bancomat con la carta del genitore è reato, ma c’è un esimente nel caso in cui si dimostri che in realtà era stato il genitore a fornire la carta e i codici per il prelievo e per questa ragione il soggetto riteneva di poter operare in tal senso.

In caso di morte questo comportamento deve essere considerato scorretto infatti la pratica consona è avvisare la banca, che blocca il conto tranne i pagamenti costanti, ad esempio nel caso in cui sul conto ci sia la domiciliazione delle utenze. Il conto deve essere bloccato anche nei confronti del cointestatario e di chi ha delega di firma. Si aprono quindi le pratiche successorie, mentre generalmente la banca autorizza il pagamento esclusivamente delle spese funebri.

Cosa succede se dopo la morte e prima della comunicazione alla banca vengono prelevate delle somme?

La prima cosa da sottolineare è che eventuali prelievi non espongono la banca al rischio di dover restituire le somme, anche perché qualunque erede poteva comunicare il decesso alla banca (Corte di Cassazione ordinanza n. 7682/21 del 19.03.2021). Si può però agire nei confronti di chi ha prelevato le somme e fare quindi in modo che le stesse ricadano nell’eredità. Le azioni possono essere esercitate anche nei confronti del cointestatario che abbia svuotato il conto. Su questo punto occorre precisare che se il soggetto che preleva ha anche la qualità di erede, l’aver prelevato esclude la possibilità che in seguito possa rinunciare all’eredità e quindi dovrà anche pagare i debiti del defunto.

Se vuoi saperne di più sulla rinuncia all’eredità leggi l’articolo: rinuncia all’eredità: caratteristiche limiti e procedura

In tutti questi casi è possibile agire in sede civile per far imputare le somme prelevate all’eredità e quindi procedere alla divisione della stessa. Inoltre nel caso in cui si ritenga che il conto sia stato svuotato con dolo e quindi con il preciso intento di danneggiare gli altri coeredi, è possibile presentare anche querela e quindi far aprire un procedimento penale per appropriazione indebita, la querela deve essere presentata entro 3 mesi dalla conoscenza dei fatti.

Conto cointestato: cosa succede?

Nel caso in cui il conto sia a firma congiunta, il cointestatario non potrà operare su esso. Il conto cointestato con firma disgiunta sicuramente crea qualche imbarazzo al momento del decesso, la prima cosa da sottolineare è che in questi casi si ritiene che ogni soggetto intestatario del conto sia proprietario di una quota di uguale misura, quindi in caso di due intestatari ciascuno è proprietario al 50%, ma la firma disgiunta consente a ciascuno dei due di operare anche sull’intero conto, ecco perché il cointestatario potrebbe svuotare il conto prima di comunicare il decesso. Il conto può comunque essere bloccato, basta la comunicazione alla banca della morte di uno dei cointestatari effettuata da parte di uno dei coeredi, in seguito possono essere compiute operazioni sul conto solo se autorizzate da tutti i coeredi.

Certamente questo può creare dei problemi al cointestatario, facciamo il caso di due coniugi con conto cointestato e firma disgiunta su cui viene si accredita la pensione. Sulle somme giacenti entrambi i contestatari sono proprietari al 50%, quindi solo il 50% deve essere diviso tra i coeredi e tra questi vi è proprio il coniuge, ma di fatto la banca in seguito alla comunicazione del decesso in via cautelativa può bloccare il conto e il cointestatario potrebbe avere difficoltà anche a riscuotere la propria pensione.

Coeredi possono rivalersi su chi ha effettuato i prelievi anche se cointestatario?

I coeredi possono comunque recuperare le somme riscosse dopo la morte, ma solo la quota inerente il defunto, quindi il 50% se sono due intestatari, mentre non possono recuperare le somme prelevate nell’imminenza della morte, tranne nel caso in cui riescano a dimostrare che in realtà il soggetto era privo di capacità di intendere e di volere oppure se le somme sono confluite su un altro conto. In questo secondo caso è possibile dimostrare che vi sia un intento fraudolento.

Nel caso in cui gli eredi vogliano ricostruire i movimenti effettuati sul conto del defunto, devono semplicemente farne richiesta alla banca che non può rifiutare.Per ottenere il rendiconto è necessario presentare un atto notorio da cui emerge la qualità di erede e il certificato di morte.