Stralcio delle cartelle esattoriali sono arrivate le indicazioni predisposte dall’Agenzia delle entrate. Ecco cosa contengono.
Con la circolare n. 11/E del 24 settembre 2021 dell’Agenzia delle entrate si vogliono offrire ai contribuenti dei chiarimenti in merito a quanto stabilito dal Decreto sostegni. Infatti saranno sottoposti ad annullamento automatico tutti i debiti di imposto residuo, alla data del 23 marzo 2013, fino a 5 mila euro. L’importo comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultati dai singoli carichi affidati all’agente della riscossioni. Debiti compresi dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di 5 mila fa riferimento ai singoli carichi iscritti al ruolo. Quindi ne deriva che, in caso si pluralità di incarichi, se i singoli debiti non superano il limite, possono beneficiare tutti dell’annullamento. Non possono essere cancellati i debiti che riguardano:
Esistono anche cartelle il cui limite è fissato a 30 mila euro, ma riguarda le seguenti persone:
In particolare per le persone fisiche ai fini del calcolo del limite, si applicano le riduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria. In altre parole occorre considerare anche le somme assoggettate a cedolare secca, derivante da contratti di locazione. Occorre anche considerare l’imposta sostitutiva relativa al regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
L’agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. A seguire l’elenco completo delle scadenze e degli adempimenti.
Entro il 20 agosto 2021 | L’agente della riscossione trasmette l’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio (con l’esclusione di quelli indicati all’art. 4, comma 9, del d.l. n. 41 del 2021) |
Entro il 30 settembre 2021 | L’Agenzia delle entrate segnala i codici fiscali che restano fuori per superamento del requisito reddituale |
Entro il 31 ottobre 2021 | L’agente della riscossione procede con l’annullamento automatico dei debiti (nel caso di coobbligazione, non si procede con l’annullamento se uno dei coobbligati non ne ha diritto) |
31 ottobre 2021 | A tale data i debiti si intendono annullati |
Entro il 15 novembre 2021 | L’agente della riscossione presenta al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio |
Entro il 30 novembre 2021 | L’agente della riscossione segnala l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori |
Entro il 31 dicembre 2021 | È previsto il versamento della prima rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |
Entro il 30 giugno 2022 | È previsto il versamento della seconda rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |
Fonte: Agenzia delle entrate- Circolare 11/E
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