Sono tre le discipline fiscali per i veicoli dati in uso promiscuo al personale aziendale. Per ognuna risulta indispensabile far riferimento all’immatricolazione della vettura. La data di spartiacque per rientrare nell’una o nell’altra disciplina è quella del 30 giugno 2020: per le auto o i motocicli e i ciclomotori immatricolati e assegnati entro il 30 giugno 2020, il calcolo del valore del benefit continua a essere del 30% dell’indennità dei chilometri Aci rispetto alla percorrenza media di 15 mila chilometri. A questo importo va sottratto quanto il dipendente ha dato di tasca propria per la concorrenza della spesa.
Pertanto, le auto immatricolate non oltre il 30 giugno 2020 e utilizzate dai dipendenti per uso promiscuo, sia di prima assegnazione che di successiva, determinano un benefit che va calcolato in maniera analitica. In questo caso, l’azienda deve procedere con la rilevazione della percorrenza lavorativa rispetto all’utilizzo personale del veicolo.
Su auto, motocicli e ciclomotori immatricolati entro la fine di giugno 2020, come specifica anche la legge di Bilancio 2020, il calcolo del benefit deve far riferimento al 30% dell’indennità dei chilometri riportati nelle tabelle Aci. Il calcolo continua a essere fatto sulla percorrenza media dei 15 mila chilometri all’anno. Dal calcolo devono essere sottratte le spese anticipate dal dipendente. La vecchiaia disciplina, confermata dalla legge di Bilancio 2020, deve essere applicata per tutta la durata del contratto di assegnazione del veicolo.
Le novità sulle auto aziendali assegnate ai dipendenti per uso promiscuo riguardano le immatricolazioni dopo il 30 giugno 2020. Infatti, per vetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli la cui immatricolazione e assegnazione sia avvenuta a partire dal 1° luglio 2020, è necessario far riferimento alle emissioni di CO2 per il calcolo del benefit.
Tutti i calcoli sui benefit delle auto aziendali immatricolati dal 1° luglio 2020 vanno effettuati su una percorrenza media di 15 mila chilometri annui e al netto di eventuali trattenute al dipendente. Nel considerare le emissioni, le percentuali da applicare sono le seguenti:
Per i tempi a cavallo delle due scadenze, ovvero per veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati a partire dal 1° luglio 2020 è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione numero 46/E del 14 agosto 2020. Nel chiarimento fornito, l’Agenzia invita ad applicare i principi generali che riguardano il calcolo del reddito del lavoratore dipendente.
Pertanto, laddove il legislatore abbia stabilito un parametro forfettario per valorizzare il benefit, devono essere considerati i costi sostenuti dal dipendente. Individuando questi ultimi e sottraendoli si evita che il valore prodotto dall’auto possa concorrere a formare il reddito da lavoro del dipendente. In altre parole, è necessario che il benefit venga scorporato per la sola quota attribuibile all’utilizzo privato dell’auto da parte del dipendente.
Il benefit per un’autovettura, immatricolata prima delle fine di giugno 2020 e data in uso promiscuo dopo questa data al lavoratore si ottiene dunque sottraendo dal valore normale l’uso lavorativo. A tal fine si devono conservare tutti i documenti inerenti agli spostamenti. Possono andar bene anche le note spese per gli spostamenti extraurbani e il registro per quelli più brevi. Nel caso in cui non fosse possibile produrre documenti su tragitti e spostamenti, potrebbe essere necessaria la valutazione dell’utilizzo esclusivo privato del veicolo.
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