Il contribuente che accende un mutuo ipotecario per acquistare una prima casa, in sede di dichiarazione dei redditi gli viene concessa la possibilità di fruire di una detrazione dall’Irpef per gli interessi passivi pagati e gli oneri accessori.
La legge prevede una detrazione annua dall’imposta lorda sull’IRPEF pari al 19% degli interessi passivi e correlate spese accessorie, dovute dall’accollo di un mutuo ipotecario contratto su un immobile acquistato da adibire ad abitazione principale (pertinenze comprese), ma per un importo che non superiore ai 4.000 euro.
La detrazione dall’imposta lorda si può far valere in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti.
Come già detto, hanno diritto alla detrazione d’imposta all’acquirente e contraente del mutuo ipotecario. Se ci sono più mutuatari, a ciascuno per la propria quota di competenza spetta la detrazione.
In presenza di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti, il tetto massimo di 4.000 euro sopra indicato, si riferisce all’ammontare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenute.
Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, chi sostiene per intero la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, ma solo nel caso in cui il coniuge a carico sia comproprietario dell’abitazione.
La detrazione spetta anche all’acquirente per la sola nuda proprietà. La detrazione, invece, non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’immobile ma un diritto reale di godimento.
In caso di morte dell’intestatario del mutuo ipotecario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.
La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, sia per gli interessi passivi che per gli oneri accessori, facciamo qualche esempio:
Non possono rientrare nella detrazione le seguenti spese:
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