Amministrazione e vendita beni di minori: come ci si deve comportare?

vendita beni di minori

Può capitare che dei beni siano intestati a minori, ad esempio nel caso di morte di un genitore, il figlio, sebbene minore, risulta erede e la quota sarà intestata proprio a costui. Può anche capitare che un nonno nomini nel testamento come erede direttamente il nipote oppure che il nonno muoia dopo il figlio e che la parte della sua eredità ricada sul nipote, insomma sono numerose le situazioni in cui un minore, pur non avendo capacità di agire e quindi la possibilità di compiere acquisti, vendite, atti di amministrazione, si trovi ad avere dei beni intestati. In tutti questi casi chi ne dispone, visto che il minore non può farlo e cosa succede se vi è intenzione di vendere i beni? Ecco come funziona l’amministrazione e vendita beni di minori.

Amministrazione e vendita beni di minori: regole generali

La prima cosa da sottolineare è che i minori hanno sempre un tutore legale, lo stesso è rappresentato generalmente dai genitori, ma nel caso in cui questi vengano meno, ad esempio per perdita della responsabilità genitoriale (dal 2014 non si parla più di potestà) viene nominato un tutore. Il tutore viene nominato anche nel caso in cui i genitori muoiano lasciando i figli di minore età o nell caso in cui siano entrambi in carcere. Quando viene meno un solo genitore la responsabilità genitoriale ricade esclusivamente sull’altro. In assenza di entrambi i genitori può essere nominato come tutore un altro parente e, in assenza di persone idonee nel ristretto cerchio familiare, si può procedere alla nomina di un soggetto terzo, la nomina spetta al giudice tutelare che ha anche il compito di vigilare sull’operato del tutore.

Amministrazione e vendita beni di minori quando la tutela è affidata ai genitori

Nonostante questo, cioè nonostante il minore abbia un tutore, o due tutori nel caso in cui entrambi i genitori abbiano responsabilità genitoriale, per alcuni atti è necessaria l’autorizzazione del giudice e tra questi vi è la vendita beni di minori. Nel caso in cui i tutori siano i genitori, in base all’articolo 320 del codice civile l’autorizzazione ad atti dispositivi deve essere richiesta al tribunale del luogo di residenza del minore.

Ciò vuol dire che se il minore per un qualsiasi motivo abbia, ad esempio, una casa intestata, i genitori per poterla vendere devono prima ottenere l’autorizzazione del giudice. Quest’ultimo può dare l’autorizzazione dopo aver valutato bene l’atto, e aver sentito il giudice tutelare, e quindi dopo aver determinato se tale disposizione corrisponde agli interessi del minore. Quindi se il genitore vuole vendere l’immobile a un prezzo ridotto rispetto al valore di mercato, il giudice può vietare la vendita perché non corrisponde all’interesse del minore.

Non solo, infatti il denaro derivante dalla vendita del bene del minore non può essere utilizzato dai genitori/tutore, ma deve essere collocato su un conto intestato al minore o su un libretto di risparmio ed eventuali usi di quel denaro devono essere sempre autorizzati dal giudice. Anche in questo caso il giudice deve valutare se l’atto corrisponde a un interesse del minore. Ad esempio il denaro potrebbe essere usato per esigenze di studi, per motivi di salute inerenti comunque il minore.

I frutti dell’amministrazione del beni del minore

L’articolo 324 del codice civile stabilisce che i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale godono dell’usufrutto sui beni del figlio fino al raggiungimento della maggiore età o della loro emancipazione. I frutti sono destinati al mantenimento della famiglia all’istruzione ed educazione dei figli.

Limiti

L’articolo 324 sottolinea però che non sono soggetti ad usufrutto i beni acquistati con i proventi del lavoro del minore. Si tratta di un argomento attuale in quanto sempre più spesso si vedono minori impegnati nel mondo del lavoro e in particolare in quello della pubblicità e si parla spesso di baby influencer che hanno guadagni spesso molto elevati.

Inoltre, non sono oggetto di usufrutto i beni donati al minore per intraprendere una carriera o gli studi, in questo caso i frutti restano nel conto del minore. Non ricadono nell’usufrutto neanche i beni ricevuti dal minore in eredità/donazione con la specifica condizione che gli stessi non siano oggetto di usufrutto da parte dei minori. Non c’è usufrutto nel caso in cui i beni provengano da eredità e i genitori abbiano deciso di non accettarla optando quindi per la rinuncia all’eredità. Nel caso in cui solo uno dei genitori abbia accettato l’eredità in nome del figlio contro la volontà dell’altro, l’usufrutto sugli stessi spetta solo al primo.

A questo punto occorre specificare che l’eredità del minore accettata in suo nome dal genitore o da altro tutore è sempre accettata con il beneficio dell’inventario, quindi il minore non risponderà dei debiti eccedenti il valore dell’eredità stessa (articolo 471 del codice civile).

Limiti all’usufrutto in caso di nuove nozze

Un altro caso particolare riguarda quello del genitore che esercita l’usufrutto legale sui beni del minore, ma passa a nuove nozze, in questo caso operano dei limiti, infatti si è visto in precedenza che i frutti derivanti dai beni del minore possono essere utilizzati dal genitore per le esigenze della famiglia e di istruzione ed educazione dei figli, ma c’è un’eccezione prevista dall’articolo 328 del codice civile, questo stabilisce che nel caso di nuove nozze, i frutti dei beni del minore possono essere utilizzati esclusivamente per la sua educazione e istruzione, nonché per il suo mantenimento, mentre le restanti somme devono essere accantonate.

I genitori possono inoltre perdere l’amministrazione dei beni del figlio nel caso in cui si ravveda una cattiva gestione degli stessi. In questo caso il tribunale nomina un curatore.

L’insieme delle norme viste dimostra che c’è una particolare attenzione alla tutela del minore.

Atti di amministrazione e vendita beni del minore da parte del tutore

Nel caso in cui l’autorizzazione debba essere richiesta dal tutore, si applica l’articolo 375 del codice civile che stabilisce che il tutore prima di porre in essere atti dispositivi, tra cui anche la costituzione di pegno o ipoteca sull’immobile, deve avere l’autorizzazione del tribunale ordinario su parere del giudice tutelare. Ci sono degli atti che il tutore può compiere senza autorizzazione, ad esempio la vendita di frutti del bene stesso, ad esempio se trattasi di un terreno, potrebbe vendere i frutti che ne ricava, che devono però essere sempre utilizzati in favore del minore stesso. Inoltre può compiere atti di disposizione su beni mobili se gli stessi sono oggetto di repentino deterioramento.