L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro, che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria come previsto dalla Legge n. 68 del 1999. Dal 1° luglio ne è stato rideterminato l’importo che resta uguale a quello del 2020 pari a 263,37 euro. Lo ha pubblicato sul proprio sito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il decreto ministeriale n. 173 del 1° settembre 2021.
Per beneficiare dell’assegno di incollocabilità tutti i soggetti invalidi che ne hanno diritto devono essere in possesso di determinati requisiti, oltre a quelli che riguardano l’aver subito un infortunio una malattia processionale:
L’assegno viene erogato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Per ottenere l’assegno il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza, oppure tramite via email, o ancora tramite PEC. Una volta ricevuta la richiesta, l’Inail convoca per una visita medica il richiedente per verificare la veridicità di quanto affermato nell’istanza.
Sia in caso di esito positivo che di esito negativo, verrà comunicata rispettivamente: l’accettazione dell’istanza o la motivazione del rifiuto via posta ordinaria o via PEC.
E’ da precisare che l’assegno può essere riconosciuto anche mediante il parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.
Nella compilazione della domanda vanno indicati i dati anagrafici del richiedente, la descrizione dettagliata dell’invalidità lavorativa, ed eventualmente di quelle extra lavorativa (per cui è necessaria certificazione apposita). Inoltre, una fotocopia del documento d’identità.
Nel caso lo ritenesse opportuno per timore di commettere degli errori e invalidare l’istanza, il lavoratore può rivolgersi a un patronato.
La somma di denaro spettante alla persona priva di qualsiasi capacità lavorativa, verrà erogata a partire dal mese successivo in cui è stata presentata domanda, tramite un accredito sul conto corrente postale o bancario, oppure un accredito sul libretto di deposito nominativo che sia bancario o postale (escluso per il settore navigazione).
L’accredito può essere effettuato anche su una carta prepagata munita di codice IBAN. Il pagamento può avvenire anche mediante gli istituti di credito convenzionati con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per i titolari di rendita che riscuotono all’estero, escluso il settore di navigazione.
Può essere inviato come erogazione al beneficiario anche un assegno fino a un milione di euro, con pagamento in contanti presso sportello posta o cambiario, escluso per il settore navigazone.
La suddetta prestazione economica, ossia l’assegno di incollocabilità non concorre alla formazione del reddito, quindi, risulta esente dall’Irpef.
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