Assegno ponte figli minori, la domanda per avere anche gli arretrati scade il 31 ottobre 2021

Ho diritto alle detrazioni figli a carico se sono lavoratore autonomo

La domanda per richiedere l’assegno ponte per i figli minori di 18 anni ha una doppia scadenza: il prossimo 31 ottobre ed entro la fine del 2021. Ma solo chi presenterà la domanda entro la fine di questo mese avrà diritto agli arretrati calcolati da luglio in poi. L’assegno ponte è una misura temporanea introdotta dal decreto legge numero 79 del 2021. Spetta per i figli minori, ma anche per gli adottati e in affido preadottivo. Si tratta di una misura temporanea per i mesi da luglio a dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, l’assegno ponte verrà sostituito dall’assegno unico universale.

Chi ha diritto all’assegno temporaneo per i figli minori?

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli minori i nuclei familiari che abbiano un reddito Isee fino a 50 mila euro. Inoltre, la misura è incompatibile per le famiglie che già percepiscono l’assegno per il nucleo familiare (Anf). Possono presentare domanda i lavoratori autonomi, i disoccupati, i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e i titolari di pensione derivante da lavoro autonomo.

Quali sono i requisiti per avere l’assegno temporaneo per i figli?

I requisiti richiesti per avere l’assegno temporaneo per i figli minori consistono:

  • nell’essere cittadino italiano oppure di uno Stato membro dell’Unione europea. È ammesso alla richiesta della misura anche il familiare del cittadino italiano o dello Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno (anche permanente). Per i cittadini di Stati extra europei è necessario il permesso di soggiorno nell’Unione europea per periodi lunghi. I permessi di soggiorno di lavoro e ricerca devono avere durata di almeno 6 mesi.
  • essere soggetti al pagamento delle imposte sui redditi in Italia;
  • avere la residenza e il domicilio in Italia con i figli a carico fino al compimento dei 18 anni;
  • presentare un Isee in corso di validità.

Assegno ponte, quanto spetta per ogni figlio?

L’assegno temporaneo viene erogato in base al numero dei figli minori e al valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) presentato. Più nel dettaglio, l’importo spettante è differente a seconda che nella famiglia ci siano uno o due figli minori, oppure almeno tre figli minori. Con un Isee non superiore a 7 mila euro, l’importo spettante è pari a:

  • 167,5 euro per ogni figlio fino a due figli;
  • 217,8 euro per figlio nei nuclei con almeno tre figli minori;
  • per Isee superiori, ma fino al massimo di 50 mila, l’importo dell’assegno temporaneo diminuisce fino ad azzerarsi;
  • l’importo spettante è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore disabile all’interno del nucleo familiare, a prescindere dal grado di disabilità.

Come si presenta la domanda per l’assegno temporaneo figli minori?

La domanda per avere l’assegno temporaneo per i figli può essere presentata in tre modi:

  • direttamente sul portale web dell’Inps, usando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page. È necessario accedere con il codice Pin dispositivo se rilasciato entro il 1° ottobre 2021. Diversamente si può accedere con Spid di livello 2 o Carta di identità elettronica (Cie) o Carta di identità elettronica 3,0 (Cie) o, infine, con la Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • attraverso il contact cente dell’Inps, chiamando il numero verde 803 164 o 06 164 164 da cellulare;
  • avvalendosi di un patronato con servizio offerto gratuitamente.

Scadenza domanda assegno temporanea per i figli minori e arretrati

La domanda può essere presentata entro il 31 ottobre 2021 per avere anche gli arretrati che vanno a decorrere dalla mensilità di luglio. Dopo il 31 ottobre può essere presentata la domanda, anche fino a fine anno, ma quanto spetta di assegno per i figli minori viene calcolato a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. La scadenza della domanda al 31 ottobre era stata già prorogata dopo la prima scadenza fissata al 30 settembre 2021.

Come viene pagato l’assegno ponte per i figli minori?

L’accredito dell’assegno ponte per i figli minori, previo accertamento dei requisiti richiesti, avviene attraverso:

  • i conti correnti dotati di Iban, area Sepa. L’intestazione del conto deve essere conforme ai dati del richiedente e deve esserci l’abilitazione a ricevere bonifici.
  • libretti di risparmio e carte prepagate (purché con Iban) sono ammesse a ricevere l’assegno ponte;
  • il bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • l’accredito sulla carta per i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Compatibilità assegno temporaneo figli minori e altre misure sostegno al reddito

L’assegno ponte è incompatibile con l’assegno per il nucleo familiare (Anf), ma è pagabile a chi percepisce altre forme di sostegno al reddito. Nel dettaglio, l’assegno ponte si può ricevere anche se già si percepisce:

  • il reddito di cittadinanza;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • gli assegni familiari previsti dal decreto Presidente repubblica numero 797 del 1955.

Assegno ponte figli minori, può essere richiesto da genitori uno dipendente e uno autonomo?

L’assegno ponte per i figli minori può essere richiesto anche dalle famiglie nelle quali un genitore risulti lavoratore dipendente e l’altro autonomo. Deve verificarsi però che non siano destinatari dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) per mancanza dei requisiti. Ovvero che, nella composizione del reddito del nucleo familiare, non si arrivi al 70% composto dal solo lavoro alle dipendenze. Lo stesso diritto spetta anche ai genitori che non percepiscono l’assegno per il nucleo familiare (Anf) perché il loro reddito supera i limiti della tabella Anf: naturalmente, in questo caso, l’Isee deve essere inferiore a 50 mila euro.