La domanda per richiedere l’assegno ponte per i figli minori di 18 anni ha una doppia scadenza: il prossimo 31 ottobre ed entro la fine del 2021. Ma solo chi presenterà la domanda entro la fine di questo mese avrà diritto agli arretrati calcolati da luglio in poi. L’assegno ponte è una misura temporanea introdotta dal decreto legge numero 79 del 2021. Spetta per i figli minori, ma anche per gli adottati e in affido preadottivo. Si tratta di una misura temporanea per i mesi da luglio a dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, l’assegno ponte verrà sostituito dall’assegno unico universale.
Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli minori i nuclei familiari che abbiano un reddito Isee fino a 50 mila euro. Inoltre, la misura è incompatibile per le famiglie che già percepiscono l’assegno per il nucleo familiare (Anf). Possono presentare domanda i lavoratori autonomi, i disoccupati, i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e i titolari di pensione derivante da lavoro autonomo.
I requisiti richiesti per avere l’assegno temporaneo per i figli minori consistono:
L’assegno temporaneo viene erogato in base al numero dei figli minori e al valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) presentato. Più nel dettaglio, l’importo spettante è differente a seconda che nella famiglia ci siano uno o due figli minori, oppure almeno tre figli minori. Con un Isee non superiore a 7 mila euro, l’importo spettante è pari a:
La domanda per avere l’assegno temporaneo per i figli può essere presentata in tre modi:
La domanda può essere presentata entro il 31 ottobre 2021 per avere anche gli arretrati che vanno a decorrere dalla mensilità di luglio. Dopo il 31 ottobre può essere presentata la domanda, anche fino a fine anno, ma quanto spetta di assegno per i figli minori viene calcolato a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. La scadenza della domanda al 31 ottobre era stata già prorogata dopo la prima scadenza fissata al 30 settembre 2021.
L’accredito dell’assegno ponte per i figli minori, previo accertamento dei requisiti richiesti, avviene attraverso:
L’assegno ponte è incompatibile con l’assegno per il nucleo familiare (Anf), ma è pagabile a chi percepisce altre forme di sostegno al reddito. Nel dettaglio, l’assegno ponte si può ricevere anche se già si percepisce:
L’assegno ponte per i figli minori può essere richiesto anche dalle famiglie nelle quali un genitore risulti lavoratore dipendente e l’altro autonomo. Deve verificarsi però che non siano destinatari dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) per mancanza dei requisiti. Ovvero che, nella composizione del reddito del nucleo familiare, non si arrivi al 70% composto dal solo lavoro alle dipendenze. Lo stesso diritto spetta anche ai genitori che non percepiscono l’assegno per il nucleo familiare (Anf) perché il loro reddito supera i limiti della tabella Anf: naturalmente, in questo caso, l’Isee deve essere inferiore a 50 mila euro.
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