Bilancio di fine esercizio: le operazioni di chiusura e riapertura dei conti

Il bilancio di fine esercizio prevede le operazioni di chiusura e di riapertura dei conti economici. Uno studio sullo stato di salute d’impresa.

Il bilancio di fine esercizio: i conti di sintesi

Il bilancio di fine esercizio prevede la valutazione dei conti a fine periodo, che spesso coincide con l’anno solare. Il Conto economico e lo stato patrimoniale servono a determinare il reddito di esercizio ed il capita di funzionamento dell’impresa. Mentre il Bilancio di apertura e di chiusura costituiscono i “veicoli contabili”  per il trasferimento del sistema dei valori dal vecchio al nuovo anno.

Tuttavia si può così avere a disposizione tutta una serie di parametri da poter applicare sul bilancio d’esercizio al fine di calcolare degli indici. Elementi molto importanti per la valutazione dello stato di salute dell’impresa e del suo modo di produrre reddito. Ma andiamo con ordine cercando di capire quali sono i passaggi da fare per la chiusura e la successiva riapertura dei conti economici.

Bilancio di fine esercizio: la chiusura dei conti

Il Conto economico riassume tutti i componenti positivi e negativi di reddito. Se i fattori positivi superano quelli negativi si avrà un utile di esercizio. Viceversa se i fattori negativi saranno maggiori di quelli positivi si avrà una perdita d’esercizio. Ipotesi, quest’ultima, quanto mai negativa per un’impresa a qualsiasi livello e su qualsiasi mercato essa operi.

Tutti i conti si chiudono allo stato patrimoniale e precisamente quelli accesi sui valori numerici attivi e passivi, i debiti ed i crediti e i valori di capitale. Dal punto di vista contabile ci sarà nelle partita doppia, un conto che porta in chiusura tutti queste voci. L’utile o la perdita di esercizio che si determina nello Stato patrimoniale deve coincidere con il conto economico.

Pertanto si può aggiungere che i bilanci di fine esercizio contengono i valori stimati, ma anche congetturati ai fini dell’andamento dell’anno successivo. Su quest’ottica saranno infatti riaperti i conti per l’avvio dell’attività d’impresa.

La riapertura dei conti

Le operazioni di riapertura comportano la rilevazione del bilancio di apertura. Tuttavia altro non è che il desunto dello stato patrimoniale e conto economico del bilancio di fine esercizio dell’anno precedente. Tuttavia l’operazione comporta la riapertura di tutti i conti del Libro Mastro ed il trasferimento dei valori comuni a due esercizi direttamente nei rispettivi conti da rettificare nel nuovo esercizio.

Anche in questo caso esistono un conto che porta e trasferisce e singole voci a bilancio di riapertura. Le fatture da emettere o da ricevere (a cavallo tra i due anni) risultano valori presunti e come tali comportano delle permutazioni nei rispettivi conti. Questo capita con tutti i conti che restano sospesi tra due anni.

Tuttavia dopo aver trasferito i costi e i ricavi iniziali, presunti e sospesi, si può iniziare a rilevare i “fatti” dell’anno nuovo e dare avvia alla normale attività aziendale. Si andranno così a riportare ed annotare tutte le transazioni, acquisti, vendite e operazioni interne ed esterne di normale e straordinaria amministrazione.

La destinazione del risultato d’esercizio

L’Utile o la perdita di esercizio devono essere gestiti dall’impresa. Infatti l’utile può essere ripartito in tutto o in parte oppure destinato a riserva. Mentre la perdita d’esercizio può essere coperta con degli apporti economici provenienti dagli stessi soci. Ma potrebbe essere coperta con l’utilizzo delle riserve o magari con l’inserimento della stessa come valore negato tra le passività in detrazione del patrimoni netto.

Nelle società di persone l’utile può essere destinato a riserva, oppure ripartito ai soci in proporzione ai loro apporti. Mentre nel caso della perdita  si può addebitarla come riduzione di capitale sociale o imputarla ai soci nelle stesse proporzioni. L’utile può essere distribuito, e non è poco frequente, anche con acconti durante l’anno.

Nelle società di capitali la perdita d’esercizio, con delibera dell’assemblea, può essere coperta dalle riserve utili a questo scopo. Oppure mediante la riduzione del capitale aziendale. Inoltre la destinazione del 5% degli utili di esercizio va destinata alla riserva legale, come disposto dall’art. 2428 del c.c.. Tale riserva può essere utilizzata per la copertura della perdita aziendale.

Informazioni su Francesca Cavaleri 1467 Articoli
Nella vita sono una piccola imprenditrice nel settore immobiliare. Ho una laurea con specializzazione in Economia e direzione aziendale, ottenuta presso la facoltà di Catania con il massimo dei voti. Mi piace scrivere articoli online, per questo ho avviato da circa 4 anni vari progetti portati a termine con successo. Il saper comunicare credo che sia un'arma vincente. Amo la mia terra, il sole, il mare, la mia famiglia e gli animali. La vita è troppo breve pertanto cerco di viverla nel migliore dei modi.