Bilancio di fine esercizio: le operazioni di chiusura e riapertura dei conti

Il bilancio di fine esercizio prevede le operazioni di chiusura e di riapertura dei conti economici. Uno studio sullo stato di salute d’impresa.

Il bilancio di fine esercizio: i conti di sintesi

Il bilancio di fine esercizio prevede la valutazione dei conti a fine periodo, che spesso coincide con l’anno solare. Il Conto economico e lo stato patrimoniale servono a determinare il reddito di esercizio ed il capita di funzionamento dell’impresa. Mentre il Bilancio di apertura e di chiusura costituiscono i “veicoli contabili”  per il trasferimento del sistema dei valori dal vecchio al nuovo anno.

Tuttavia si può così avere a disposizione tutta una serie di parametri da poter applicare sul bilancio d’esercizio al fine di calcolare degli indici. Elementi molto importanti per la valutazione dello stato di salute dell’impresa e del suo modo di produrre reddito. Ma andiamo con ordine cercando di capire quali sono i passaggi da fare per la chiusura e la successiva riapertura dei conti economici.

Bilancio di fine esercizio: la chiusura dei conti

Il Conto economico riassume tutti i componenti positivi e negativi di reddito. Se i fattori positivi superano quelli negativi si avrà un utile di esercizio. Viceversa se i fattori negativi saranno maggiori di quelli positivi si avrà una perdita d’esercizio. Ipotesi, quest’ultima, quanto mai negativa per un’impresa a qualsiasi livello e su qualsiasi mercato essa operi.

Tutti i conti si chiudono allo stato patrimoniale e precisamente quelli accesi sui valori numerici attivi e passivi, i debiti ed i crediti e i valori di capitale. Dal punto di vista contabile ci sarà nelle partita doppia, un conto che porta in chiusura tutti queste voci. L’utile o la perdita di esercizio che si determina nello Stato patrimoniale deve coincidere con il conto economico.

Pertanto si può aggiungere che i bilanci di fine esercizio contengono i valori stimati, ma anche congetturati ai fini dell’andamento dell’anno successivo. Su quest’ottica saranno infatti riaperti i conti per l’avvio dell’attività d’impresa.

La riapertura dei conti

Le operazioni di riapertura comportano la rilevazione del bilancio di apertura. Tuttavia altro non è che il desunto dello stato patrimoniale e conto economico del bilancio di fine esercizio dell’anno precedente. Tuttavia l’operazione comporta la riapertura di tutti i conti del Libro Mastro ed il trasferimento dei valori comuni a due esercizi direttamente nei rispettivi conti da rettificare nel nuovo esercizio.

Anche in questo caso esistono un conto che porta e trasferisce e singole voci a bilancio di riapertura. Le fatture da emettere o da ricevere (a cavallo tra i due anni) risultano valori presunti e come tali comportano delle permutazioni nei rispettivi conti. Questo capita con tutti i conti che restano sospesi tra due anni.

Tuttavia dopo aver trasferito i costi e i ricavi iniziali, presunti e sospesi, si può iniziare a rilevare i “fatti” dell’anno nuovo e dare avvia alla normale attività aziendale. Si andranno così a riportare ed annotare tutte le transazioni, acquisti, vendite e operazioni interne ed esterne di normale e straordinaria amministrazione.

La destinazione del risultato d’esercizio

L’Utile o la perdita di esercizio devono essere gestiti dall’impresa. Infatti l’utile può essere ripartito in tutto o in parte oppure destinato a riserva. Mentre la perdita d’esercizio può essere coperta con degli apporti economici provenienti dagli stessi soci. Ma potrebbe essere coperta con l’utilizzo delle riserve o magari con l’inserimento della stessa come valore negato tra le passività in detrazione del patrimoni netto.

Nelle società di persone l’utile può essere destinato a riserva, oppure ripartito ai soci in proporzione ai loro apporti. Mentre nel caso della perdita  si può addebitarla come riduzione di capitale sociale o imputarla ai soci nelle stesse proporzioni. L’utile può essere distribuito, e non è poco frequente, anche con acconti durante l’anno.

Nelle società di capitali la perdita d’esercizio, con delibera dell’assemblea, può essere coperta dalle riserve utili a questo scopo. Oppure mediante la riduzione del capitale aziendale. Inoltre la destinazione del 5% degli utili di esercizio va destinata alla riserva legale, come disposto dall’art. 2428 del c.c.. Tale riserva può essere utilizzata per la copertura della perdita aziendale.

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri

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