E’ in arrivo un nuovo bonus ai datori di lavoro che hanno avuto i dipendenti in quarantena causa Covid-19 e che non hanno avuto la possibilità di svolgere il proprio lavoro in smart working. Il contributo verrà erogato dall’INPS ma non coinvolgerà tutta la platea dei datori. Vediamo, dunque, a chi spetta e come richiederlo.
La misura di sostegno ai datori di lavoro pari a 600 euro è contenuta nel DL Fisco e Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 2021.
Il nuovo bonus da 600 euro sarà erogato una tantum dall’INPS e riguarderà quei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS. Di fatto, ciò esclude dai beneficiari i datori di lavoro domestico, la misura ha lo scopo di coprire gli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS e obbligati a rimanere a casa in quarantena causa Covid-19.
Il bonus di 600 euro sarà riconosciuto dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per ogni anno solare e per ogni dipendente andato in quarantena per Covid e riguarda i soggetti il cui lavoro non può essere svolto in modalità agile. La priorità sarà data agli eventi cronologicamente anteriori.
I datori di lavoro interessati a ricevere il bonus da 600 euro devono inoltrare all’INPS l’apposita domanda in via telematica, corredata di una dichiarazione attestante i periodi riferiti alla tutela della malattia che si vuole ottenere.
La richiesta va trasmessa nelle modalità ed entro i termini che verranno a breve diffusi dall’INPS, il quale si riserverà di verificare la veridicità delle domande ricevute, così come indicato all’articolo 8 del decreto Fisco e Lavoro, in cui si legge:
“L’INPS, nell’effettuare i controlli a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all’acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.”
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