Bonus moda 2021 sono stati dati dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate. Ma manca ancora credito d’imposta sembra bloccato.
Il bonus moda 2021 è una misura prevista dall’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio“. E’ finalizzata a sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori. Un particolare riguarda è rivolto alle start-up che investono nel designe e nella creazione. Tuttavia ha lo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy. Ma che abbiamo un elevato contenuto artistico e creativo, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Possono beneficiare delle agevolazione le imprese di piccole dimensioni e non quotate. L’attività deve essere presente nell’elenco dei codici Ateco ammessi, come da codice prevalente di attività comunicato dal Registro delle imprese. In particolare le piccole imprese devono:
Infine l’attività deve essere perfettamente funzionante, senza essere sottoposta a liquidazione volontaria, o altre procedure concorsuali o con finalità liquidatorie.
I osggetti con questi diritti hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino. Valore che accede la media dello stesso valore registrato nei tre ani precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Inoltre l’ammontare massimo richiedibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento non esiste ancora una data per l’invio della domanda.
Ma ciò che sembra essere certo è che verrà fatta solo telematicamente. Entro 5 giorni dall’invio sarà mandata una ricevuta che ne attesta la presa incarico, oppure il rifiuto.
Il bonus moda 2021 non ha ancora ottenuto il si Europeo, ma l’Agenzia delle entrate ha tenuto a precisare che per la compensazione del credito occorre che:
a) il modello F24 si dovrà presentare solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare previsto, il relativo F24 sarà scartato Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Manca l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea. Ma non appena possibile saranno emanati i provvedimenti in merito al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge fino al 31 dicembre 2021. Ma anche le precisazioni per il periodo di imposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso fino al 31 dicembre 2021.
Mentre sembra saldo il fatto che il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenza di magazzino ed eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
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