L’Agenzia delle entrate, con il comunicato del 3 ottobre, ha annunciato l’apertura del canale telematico per l’invio delle domande del bonus sanificazione. Si tratta di un credito di imposta relativo alle spese sostenute per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (Dpi) da parte di enti e imprese. Il bonus sanificazione è stato introdotto dal decreto legge numero 73 del 2021 (Sostegni bis).
Ammessi a presentare domanda per il bonus sanificazione sono gli esercenti le attività di impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Sono riconosciuti tra i beneficiari anche gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito di imposta costituente il bonus sanificazione deve essere calcolato nella misura del 30% delle spese sostenute e ammesse al beneficio. Le spese devono essere state effettuate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e riguardare l’acquisto di dispositivi di protezione e la somministrazione dei tamponi per il coronavirus. Inoltre, il credito è ammesso per le spese sostenute per la sanificazione. Il massimo riconosciuto per il bonus è di 60 mila euro. Le risorse messe a disposizione dal governo per la misura ammontano a 200 milioni di euro.
Si può presentare domanda per il bonus sanificazione da ieri, 4 ottobre, fino al 4 novembre. Per la domanda è necessario utilizzare il modulo (approvato con provvedimento 191910 del 2021) scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate e comunicare l’ammontare delle spese sostenute per la sanificazione e per la sicurezza dei lavoratori nei mesi da giugno ad agosto 2021. La domanda può essere inoltrata dal richiedente oppure da un intermediario.
Dopo aver inviato la domanda per il bonus sanificazione, l’Agenzia delle entrate rilascerà la ricevuta di presa in carico dell’istanza entro cinque giorni. La domanda può essere anche scartata: in tal caso l’Amministrazione segnala la motivazione della bocciatura.
Il credito di imposta maturato per il bonus sanificazione può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi. Bisogna far riferimento, in questo caso, al periodo di imposta nel quale si sono sostenute le spese oggetto del rimborso. Si può anche procedere con la compensazione. In tal caso è necessario presentare il modello F24 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica.
Al termine del periodo di invio delle domande, l’Agenzia delle entrate determinerà e darà risposta, con provvedimento ad hoc, la quota percentuale dei crediti d’imposta effettivamente fruibili, in relazione alle risorse disponibili. La sufficienza delle risorse disponibili dipenderà dalla quantità di domande.
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