Cashback 2022 sarà rinnovato oppure no? Ancora nulla è certo, ma pare che entro novembre dovrebbero arrivare i pagamenti dalla scorsa edizione.
In questi ultimi giorni si sta trattando anche il tema del Cashback 2022. Reintrodurlo oppure no, o magari apportare delle modifiche rispetto a quello già sperimentato. Tuttavia sembra che non ci siano tutti i fondi disponibili come lo scorso anno. Pertanto il rischio è proprio quello che la misura non trovi attuazione nella prossima Manovra del Governo.
E come sempre c’è chi si schiera a favore e chi è contro. Qualcuno azzarda anche la possibilità di introdurre una soglia di reddito per poter partecipare. Tra i sostenitori del Cashback c’è chi lo aveva introdotto e cioè l’ex premier Giuseppe Conte, che vede nel cashback la misura utile per incrementare i pagamenti tracciabili e diminuire l’evasione fiscale.
In attesa delle indicazioni per il prossimo anno, entro fine novembre dovrebbero arrivare i pagamenti del super bonus. Il decreto-legge numero 99 del 30 giugno 2021 ha previsto lo slittamento della data di accredito del super bonus cashback, il quale sarà erogato solamente entro il 30 novembre 2021. Si ricorda che tali somme non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
Lo slittamento è stato voluto dal Governo per un motivo semplice. Si è potuto dare a tutti i partecipanti al programma di presentare ricorso per dimostrare di aver effettuato delle transazioni elettroniche che però non erano state conteggiata dall’app IO. Inoltre il ricorso doveva essere presentato entro 120 giorni dal cittadino stesso. Ed effettivamente molte transazioni sono state considerate valide, mentre altre annullate d’ufficio.
Le somme dovrebbero essere accreditate direttamente sui conti correnti dei vincitori. Dunque saranno accreditati 1.500 euro del super bonus. Se non ci sono altri cambiamenti le somme dovrebbero arrivare prima della fine del mese di novembre. Infine non sono previste né ritenute d’acconto né altro tipo di ritenuta sulla somma vinta.
Questo perché il cashback non rientra in nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero il TUIR, la somma non può essere tassata.
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