Nel mondo del lavoro esistono particolari tutele, come quelle delle categorie protette. Si tratta della tutela più importante prevista dal Diritto del Lavoro ed è relativa all’inserimento di un numero di posti riservato alle persone appartenenti a questa categoria.
Le categorie protette sono previste dalla legge n. 68 del 1999, in cui vi rientrano tutte le persone affette da disabilità o invalidità. Ci riferiamo agli invalidi di guerra e civili di guerra, ai non udenti, non vedenti, invalidi per servizio, ma anche orfani e coniugi di grandi invalidi o deceduti in guerra o lavoro, coniugi e figli di profughi italiani rimpatriati.
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Quanto sopra indicato, vuol dire che non è possibile licenziare un lavoratore appartenente a una categoria protetta? La risposta è “NO”. In realtà, è possibile licenziare un dipendente che rientra nelle predetta categoria, ma solo in determinati casi. E’ l’art. 10 della legge sopra indicata a disciplinarlo. Inoltre, a chiarire la situazione è intervenuta più volte la Corte di Cassazione con l’emissione di precise sentenze.
Tutti i lavoratori, e non fanno eccezioni i dipendenti appartenenti alle categorie protette, possono essere licenziati per giusta causa. Ricordiamo che essa ricorre quando il lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro, assume un grave comportamento tale o si mostra inadempiente da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto viene scalfita irrimediabilmente il rapporto di fiducia. E’ pur vero, che spetta sempre al tribunale stabilire la sussistenza dei fatti.
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Il dipendente appartenente alle categorie protette può essere licenziato anche per giustificato motivo oggettivo e soggettivo. Quindi, per necessità di riduzione del personale da parte del datore di lavoro o per l’aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, tale da non consentire la prosecuzione dell’attività e contemporaneamente non sussiste la possibilità di affidargli un’altra mansione per ricollocarlo in un altro settore o reparto dell’azienda.
Tuttavia, è bene precisare che il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo può venire annullato se, in seguito al licenziamento, il numero dei dipendenti alle categorie protette assunti è minore della quota di riserva, così come stabilito dall’art. 3 della legge n. 68 del 1999.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute del dipendente appartenente alle categorie protette oppure a causa di rilevanti modifiche nell’organizzazione aziendale, il datore di lavoro può chiedere agli organi competenti l’accertamento dell’idoneità del dipendente alla mansione. Se il lavoratore alle sue dipendenze non dovesse risultare idoneo, quest’ultimo acquisisce il diritto alla sospensione dal lavoro senza ricevere alcun stipendio, sino al momento in cui le condizioni di salute dovessero migliorare e rendere possibile un reinserimento.
Diversamente, se l’aggravamento resta tale, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto non consente al dipendente in categoria protetta di far fronte alla propria attività di lavoro, quindi, diventa impossibile reinserirlo anche in altri reparti aziendali, il licenziamento è legittimo. Lo stesso discorso vale dopo le variazioni avvenute all’interno dell’organizzazione del lavoro, nonostante tutti i tentativi di reinserimento per lo svolgimento di altre mansioni.
A supporto della legge sono arrivate anche delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione Civile che ha dichiarato legittimo il licenziamento di dipendenti appartenenti alle categorie protette, una volta dimostrata l’impossibilità del dipendente anche a svolgere compiti lavoratori minori.
I lavoratori appartenenti alle categorie protette sono tutelati qualora sia attuata una riduzione del personale da parte del datore di lavoro, licenziamento collettivo, o soppressione del posto di lavoro avvenuto per ragioni economiche. Infatti, in tali casi, il dipendente non può essere licenziato se, a seguito di questa decisione, in azienda resta un numero di lavoratori affetti da disabilità o invalidità, inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge suddetta.
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