Chi controlla il Green pass dei lavoratori in somministrazione?

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Con la circolare numero 9 del 2021 Assolavoro ha fornito un’interpretazione circa il controllo del Green pass dei lavoratori in somministrazione. Non si tratta, per questa tipologia di rapporto lavorativo, di un contratto esterno che impone una doppia verifica. Tuttavia, da quanto emerge dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto legge numero 127 del 2021, il controllo del possesso e della regolarità del Green pass del lavoratore in somministrazione spetterebbe sia all’azienda utilizzatrice che dall’agenzia per il lavoro.

Controllo del Green pass dei lavoratori dal 15 ottobre 2021

Quel che è certo è che l’attività di verifica del Green pass deve essere effettuata all’ingresso di tutte le aziende ai lavoratori che vi accedono. O, in alternativa, all’interno dei luoghi di lavoro sotto la responsabilità dell’azienda stessa. Pertanto dal 15 ottobre 2021, prima di entrare in un luogo di lavoro, il responsabile dovrà effettuare la verifica del certificato verde. Inclusi, dunque, anche i lavoratori che hanno un contratto esterno con l’azienda presso la quale devono svolgere la prestazione lavorativa.

Lavoratori somministrati, l’interpretazione del doppio controllo del Green pass

Tuttavia, se il controllo spetta di certo ai responsabili dell’azienda utilizzatrice, nell’interpretare il decreto 127 del 2021 Il Sole 24 ore  aveva suggerito nei giorni scorsi alle agenzie per il lavoro di fare almeno dei controlli a campione dei propri lavoratori in somministrazione. O, in alternativa, di farli fare all’azienda utilizzatrice in via esclusiva per mitigare il paradosso del doppio controllo del Green pass che emergerebbe dal seguire alla lettera il decreto 127.

Assolavoro: l’azienda utilizzatrice deve fare il controllo del Green

Assolavoro ha fornito una diversa interpretazione in merito alla verifica del Green pass. Il controllo deve essere a carico solo dell’azienda utilizzatrice per tutta una serie di motivi. Il primo è che si ritiene che i lavoratori in somministrazione non rientrino propriamente nella casistica dei “contratti esterni”. Non sarebbero tali perché è l’agenzia del lavoro a mandare il lavoratore in somministrazione a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l’azienda utilizzatrice.

Somministrati: chi controlla il possesso e la regolarità del loro Green pass?

Pertanto, l’agenzia per il lavoro trasferisce ogni potere dispositivo e di controllo del lavoratore. Inoltre, il lavoratore in somministrazione e i lavoratori dipendenti dell’azienda presso la quale va a lavorare godono della parità di trattamento. Da questo punto di vista, all’agenzia per il lavoro resta comunque l’obbligo di informare i somministrati degli obblighi previsti dal decreto 127 del 2021. In primis, quello di avere con sé e di mostrare il Green pass all’entrata della sede dove si andrà a svolgere la prestazione di lavoro.

Somministrazione, il doppio controllo del Green pass sarebbe superfluo

Infine, a sostegno di questa interpretazione su chi debba controllare il Green pass, c’è da dire che i locali dell’agenzia di lavoro non sono ordinariamente dei luoghi di lavoro per il lavoratore in somministrazione. Senza considerare che, dato che il controllo viene in ogni modo svolto all’entrata dell’azienda dove si andrà a lavorare, un ulteriore controllo (doppio) fatto preventivamente presso l’agenzia del lavoro risulterebbe inutile, superfluo e perfino illegittimo.

Quando si controlla il Green pass?

A proposito di illegittimità e controlli del Green pass, Assolavoro ha fornito una ulteriore interpretazione in merito al momento in cui è necessario controllare il Green pass. Da questo punto di vista, il controllo va fatto solo nel momento in cui il lavoratore va a svolgere la propria prestazione lavorativa nei locali dell’azienda assegnata. È al limite della legittimità, da questo punto di vita, subordinare l’assunzione del lavoratore al possesso di un regolare Green pass. Oppure verificarne il possesso in un momento precedente a quello dell’inizio della prestazione di lavoro e, dunque, dell’accesso alla sede di assegnazione.