L’imprenditore agricolo è colui che si occupa della coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
La nuova definizione del codice civile ne amplia il contenuto ma restringendo il campo dell’applicabilità della più complessa disciplina concernente l’impresa commerciale. Pertanto, l’imprenditore agricolo è chi compie una delle attività indicate: coltivazione del fondo; selvicoltura; allevamento animali.
Allo stesso modo, tra le attività svolte dall’imprenditore agricolo rientrano anche quelle connesse.
La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento degli animali sono intese come attività volte alla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria, di carattere vegetale o animale.
S’intende come lavorazione del terreno, semina e raccolta dei frutti: la coltivazione del fondo. Invece, la selvicoltura è intesa come attività di massima valorizzazione della produttività di un terreo boschivo, ad esempio per ricavarne la legna dagli alberi, frutti e similari.
Originariamente allevamento di bestiame, il codice civile lo ha trasformato in allevamento di animali che consente di considerare imprenditore agricolo anche chi alleva bovini, pollame, equini, ovini.
L’imprenditore agricolo al pari dell’imprenditore commerciale rientra nella più ampia definizione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c., in base al quale è tale chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Inoltre, all’imprenditore agricolo essenziale è stato equiparato l’imprenditore ittico, cioè l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura oppure alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, e le attività connesse a queste.
Le attività connesse svolte dall’imprenditore agricolo, s’intendono quelle volte alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge.
Per prima cosa, cambia la disciplina giuridica: art. 2135 del codice civile per l’imprenditore agricolo e art. 2195 del codice civile per l’imprenditore commerciale. La profonda diversità tra le due figure imprenditoriali è riconosciuta ai fini dell’applicazione dell’attività d’impresa.
L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, è esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale, quindi tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
L’imprenditore agricolo da questo punto di vista perciò gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale.
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