Nel seguire le stesse regole che sono previste per le società di capitali, ed anche per gli enti commerciali, in Italia pure le società di persone, ai fini Irap, possono avvalersi del cosiddetto regime opzionale proprio per l’imposta regionale sulle attività produttive.
Precisamente, si tratta di andare a determinare il valore della produzione netta Irap, ovverosia la base imponibile, come il risultato della differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione. Vediamo allora chi è come può aderire al regime opzionale Irap, e come poi procedere ad un’eventuale revoca dell’adesione.
Nel dettaglio, possono accedere al regime opzionale Irap. così come riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria. Nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate.
Aderendo al regime opzionale Irap per la società l’opzione che è stata esercitata risulta essere irrevocabile per ben tre periodi di imposta. Inoltre, se la società nel frattempo non esercita la revoca, al termine del triennio il regime opzionale Irap si intenderà rinnovato tacitamente.
Per l’adesione o per la revoca dell’adesione al regime opzionale Irap, la comunicazione al Fisco avviene con la dichiarazione. Precisamente, con la dichiarazione che la società presenta in corrispondenza del periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare proprio l’opzione di adesione al regime opzionale Irap.
Con la presentazione all’Agenzia delle Entrate, il modello da utilizzare è quello relativo alle ‘Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap‘. In particolare, nel modulo ‘Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap’, la sezione relativa al regime opzionale Irap è la IV. Barrando nello specifico la casella ‘opzione’ in corrispondenza del rigo CR11.
Il regime opzionale Irap è stato introdotto in Italia dal 2008. Con la società, che intende avvalersi di tale regime, che deve inviare la comunicazione al Fisco in modalità telematica entro 60 giorni dal periodo di imposta coinvolto. Per ragioni di convenienza a livello fiscale, l’adesione o meno a regime dipende, come sopra detto, dal calcolo della base imponibile Irap.
Ovverosia, quella applicata per i soggetti Ires, e quella prevista, invece, per le imprese individuali e per le società di persone. Una valutazione che è da fare, per chi aderisce, anche alla scadenza del triennio obbligatorio. Visto che, senza l’uscita esplicita dal regime, come sopra detto, a scattare sarà il rinnovo tacito.
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