I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che sono soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano, possono esercitare l’opzione che è finalizzata, attraverso la costituzione di un Gruppo IVA, a diventare un unico soggetto passivo.
E questo, in particolare, a patto che ricorrano in ogni caso, e congiuntamente, i vincoli che sono previsti a livello finanziario, economico ed organizzativo. Vediamo allora, passo dopo passo, quali sono le procedure previste per la costituzione di un Gruppo IVA.
Nel dettaglio, sulla costituzione di un Gruppo IVA, la prima cosa da dire è che c’è un apposito modulo da presentare e da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica. Si tratta, nello specifico, del modello AGI/1 che si può presentare tramite autenticazione dal sito Internet del Fisco. Il modulo, in particolare, viene trasmesso online dal rappresentante del Gruppo IVA, ma deve essere in ogni caso sottoscritto da tutti i partecipanti.
L’esercizio dell’opzione o della revoca del Gruppo IVA ha decorrenza in base a quando si presenta il modello AGI/1. Precisamente, con la presentazione dall’1 gennaio al 30 settembre la decorrenza scatta dall’1 gennaio dell’anno successivo. Mentre con la trasmissione del modello dall’1 ottobre al 31 dicembre, l’effetto è a decorrere dall’1 gennaio del secondo anno successivo.
Il modello AGI/1 con trasmissione telematica, inoltre, non si presenta solo nel caso di esercizio o di revoca del Gruppo IVA. Ma anche in caso di ingresso o di cessazione di partecipanti al Gruppo. Nonché, tra l’altro, pure in caso di variazione della denominazione del Gruppo e/o di variazione delle attività esercitate e indicate inizialmente in sede di opzione.
Da quando si instaurano i nuovi vincoli, il modello AGI/1 deve essere presentato entro 90 giorni in caso di ingresso di soggetti passivi precedentemente esclusi dal Gruppo IVA. Mentre scende a 30 giorni il termine di invio del modello quando si registra la cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti. Pure in caso di subentro di un nuovo rappresentante del Gruppo IVA è necessario darne comunicazione al Fisco. Nella fattispecie, entro un termine massimo di 30 giorni.
È sempre di 30 giorni, inoltre, pure il termine di comunicazione, sempre con il modello AGI/1 Gruppo IVA, di variazione dei dati relativamente alle attività esercitate o alla denominazione del Gruppo. Stesso termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento, in caso del venir meno della pluralità dei soggetti partecipanti, pure per comunicare la cessazione del Gruppo IVA.
Con la costituzione di un Gruppo IVA, il principale vantaggio, sia per i beni ceduti che per i servizi resi, sta proprio nell’adozione, tanto per la compensazione quanto per il versamento, di una procedura unificata per tutti gli adempimenti che sono legati proprio all’Imposta sul valore aggiunto.
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