In questa rapida ed esaustiva guida andremo a scandagliare come avviene la costituzione della posizione assicurativa, cosa è e a chi serve.
Fondamentalmente, in primo luogo, dobbiamo sapere cosa si intende per Costituzione della posizione assicurativa.
La Costituzione della Posizione Assicurativa non è altro che un istituto che consente ai lavoratori dipendenti iscritti a forme di assicurazione esclusive o a quelle sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria che non hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica al momento della cessazione del rapporto lavorativo di poter ottenere il trasferimento della contribuzione accreditata nel fondo lavoratori dipendenti dell’Inps.
Dunque, essa è volta ad assicurare al lavoratore, cessante il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata, alla condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa.
Una cosa non poco importante da sapere è che a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può accadere solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e quindi non attuabile presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) ed il trasferimento può esserci anche in assenza di iscrizione presso qualunque altro fondo previdenziale obbligatorio. A tal proposito, infatti, la ricongiunzione richiede che l’interessato risulti iscritto almeno a due fondi pensionistici.
Dunque, in seguito all’ intervento normativo di luglio 2010, per quanto riguarda gli iscritti presso i fondi esclusivi dell’AGO (ovvero i dipendenti pubblici) la regola della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps trova ancora applicazione, in merito alle seguenti posizioni:
Cosa avviene, invece negli altri fondi sostitutivi della suddetta AGO?
Lo stesso intervento normativo del 2010 ha disposto l’abolizione anche delle norme speciali che regolavano la costituzione gratuita della posizione assicurativa nel Fpld ai sensi dall’articolo 3, co. 14 del Dlgs 562/1996 e dell’articolo 28 della legge 1450/1956 a favore rispettivamente degli iscritti ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici.
In merito all’abrogazione delle suddette norme, l’articolo 12, co. 12-octies e 12-nonies della legge 122/2010, è andato ad introdurre però la facoltà, sempre a partire dal 1° luglio 2010, di costituire la predetta posizione assicurativa a titolo oneroso nel FPLD attraverso il versamento di un onere determinato nella medesima misura dovuta alla ricongiunzione dei periodi assicurativi nell’AGO.
Per cui, possiamo dire che i lavoratori iscritti presso i soppressi fondi elettrici e telefonici, il cui rapporto di lavoro è cessato dopo il 30 luglio 2010 possono trasferire i contributi al FPLD sia con la ricongiunzione, sia attraverso la costituzione della posizione assicurativa sostenendo, in entrambi i casi, il relativo onere.
Per coloro che, invece, risultano cessati entro il 30 luglio 2010 il trasferimento della posizione assicurativa continua ad avvenire a titolo gratuito, ovvero su segnalazione degli interessati, quindi anche all’atto della liquidazione della pensione;
In ultimo, ma non ultimo, vi è da sapere che per i lavoratori che si avvalgono dopo il 30 luglio 2010 della costituzione della posizione assicurativa l’onere da disporre a carico del richiedente, è pari al 50% del valore derivante dalla differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo e la contribuzione, aumentata di interessi al tasso annuo composto del 4,50%, relativamente a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistente assicurazione nell’ordinamento speciale, escluse le modalità di calcolo relative ai periodi oggetto di trasferimento da valutare, ai fini del calcolo della pensione, secondo il sistema contributivo.
Dunque, questo è quanto vi fosse, sostanzialmente da sapere in merito alla costituzione della posizione assicurativa.
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