Differenza tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale

Prima di capire quali siano le differenze tra lavoratore autonomo occasionale e prestazione occasionale, scopriamone di più su queste categorie di lavoratori.

Cos’è il lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale rientra nella categoria del lavoro autonomo e non è da confondere con le collaborazioni occasionali o con il contratto di prestazione occasionale o con il Libretto di Famiglia.

A differenza del vero e proprio lavoro autonomo che viene sempre svolto dai titolari di partita IVA, il lavoro autonomo occasionale è tale in quanto non solo viene svolto da lavoratori privi di partita IVA, anzi, proprio per quello non ha la peculiarità della continuità, bensì, lo svolgimento dell’attività è sporadica e l’organizzazione è assente.

Il lavoratore autonomo occasionale, contrariamente a quanto si pensa, non ha un limite di 30 giorni nella durata del rapporto, tanto meno un limite di reddito di 5.000 euro annui. Infatti, il superamento di tale importo limite, costringe il lavoratore solo all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS.

Premesso ciò, possiamo affermare che il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato dalla sua saltuarietà, non è legato ad alcun vincolo nei confronti del committente in quanto a coordinamento del lavoro, il quale è solo tenuto al pagamento della prestazione ricevuta. L’unico obbligo del lavoratore autonomo occasionale è di compiere un’opera o un servizio con lavoro proprio e dietro il pagamento di un corrispettivo economico.

Differenza tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale

La prestazione occasionale, invece, è resa tramite un contratto di prestazione occasionale o tramite Libretto di Famiglia ed è assimilabile al lavoro accessorio (ex voucher o buoni lavoro). Invece, non ha nessuna attinenza con il lavoro autonomo o subordinato e nemmeno con il parasubordinato di cui fanno parte i co.co.co, bensì è un tipo di attività marginale e soprattutto saltuaria, fine a se stessa.

Cos’è la prestazione occasionale

La prestazione occasionale consiste in un rapporto di lavoro che s’instaura saltuariamente tra il prestatore d’opera e il datore di lavoro.

La prestazione occasionale deve avvenire entro certo limiti di compensi e regole. All’interno di un anno civile, le prestazioni attivabili per ogni singolo utilizzatore non possono superare i 5.000 euro netti nei compensi. Lo stesso limite si applica per le prestazione occasionali che il lavoratore può attivare entro l’anno e che scende a 2.500 euro se sono offerte esclusivamente da un solo fornitore o datore di lavoro.

La prestazione occasionale si distingue tra il Libretto di Famiglia e il contratto di prestazione occasionale:

  • Il Libretto famiglia è riservato alle persone fisiche e riguarda prestazioni occasionali al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Esso è pensato per le prestazioni occasionali domestiche (colf o baby sitter). Sempre nel limite dei 5.000 euro all’anno il Libretto famiglia può essere usato anche dalle società sportive per pagare le prestazioni negli stadi degli steward.
  • Il contratto di prestazione occasionale al contrario esce dal contesto familiare ed è quello che un soggetto può instaurare con un datore di lavoro o utilizzatore come una microimpresa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o anche le amministrazioni pubbliche.

A tal proposito, il contratto di prestazione occasionale può essere attivato dalle pubbliche amministrazioni, ma solo nell’ambito di progetti speciali per categorie di soggetti che versano in stato di povertà, detenzione, disabilità, tossicodipendenza, fruizione di ammortizzatori sociali.

Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare la prestazione occasionale anche per lavori di emergenza legati ad attività di solidarietà, ad organizzazioni di manifestazioni, a calamità o eventi naturali improvvisi.

A seguito dell’introduzione del decreto Dignità, il contratto di prestazione occasionale è stato esteso anche alle aziende alberghiere, alle strutture ricettive del turismo (fino a otto lavoratori), alle aziende agricole (fino a cinque dipendenti).

L’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro, invece di 5.000 euro, per il lavoro occasionale dei seguenti prestatori:

  • pensionati;
  • studenti fino ai 25 anni;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

Il prestatore occasionale e l’utilizzatore, rispettivamente il lavoratore e il datore di lavoro, per quanto concerne i compensi:

  • sono esenti da imposizione fiscale;
  • non incidono sul suo stato di disoccupato;
  • sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

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