L’INPS fornisce tutte le istruzioni che tornano utili a tutti i datori di lavoro d’Italia per ottenere le agevolazioni relative alle assunzioni o trasformazioni con un contratto a tempo indeterminato per i giovani fino a 36 anni. Si tratta di ottenere lo sgravio triennale INPS, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Inoltre, ci sono le indicazioni necessarie per recuperare i contributi arretrati in caso di assunzione già effettuata.
Possono usufruire dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori fino a 36 anni: tutti i datori di lavoro privati che siano imprenditori o meno, inclusi i datori del settore agricolo, escluse le imprese del settore finanziario e la Pubblica Amministrazione.
La nuova agevolazione prende il posto del precedente esonero fissato al 50% nel 2018. I datori di lavoro possono scegliere tra i due incentivi, anche sulla base del settore di attività e ai limiti agli aiuti di Stato imposti dall’Unione Europea.
I datori di lavoro possono cumulare la nuova agevolazione per le trasformazioni a tempo indeterminato, con il precedente sgravio per le assunzioni a termine. Invece, il nuovo esonero contributivo under 36 non è cumulabile con:
• Incentivo assunzione over 50 o di donne disoccupate
• Incentivo assunzioni donne svantaggiate
• Decontribuzione Sud
• Riduzione contributiva per datori di lavoro agricoli nei territori montani o zone svantaggiate o per il settore dell’edilizia.
Come già accennato, il bonus assunzioni fino a 36 anni vale per le assunzioni 2021/2022 a tempo indeterminato o per trasformazioni da termine a contratto a tempo indeterminato, in precedenza mai assunti con tale tipo di contratto.
Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti rapporti di lavoro:
• Contratto intermittente o a chiamata, apprendistato;
• Prosecuzioni di contratto dopo apprendistato;
• Dirigenti e lavoro domestico.
L’esonero contributivo INPS è pari al 100% a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, di 500 euro al mese oppure 16,12 euro al giorno. Nel caso di contratti a tempo parziale l’agevolazione si riduce in base all’orario effettuato. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza, si ha diritto alla restituzione del contributo addizionale (1,40%) prevista per i contratti a tempo determinato
Restano esclusi dallo sgravio i versamenti INAIL e i contributi di solidarietà.
L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi che può arrivare a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una delle seguenti Regioni:
• Sicilia;
• Sardegna;
• Calabria;
• Puglia;
• Basilicata;
• Campania;
• Molise;
• Abruzzo.
Nel corso della maternità obbligatoria può essere sospesa la fruizione dell’incentivo.
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto al versamento della contribuzione, le informazioni sulle assunzioni agevolate devono essere esposte nei flussi di competenza dei mesi di settembre, ottobre, novembre 2021, indicando la data di assunzione o di trasformazione da contratto a termine a tempo indeterminato del dipendente registrando il dato per ciascun mese arretrato, ripetendo la sezione “InfoAggcausaliContrib” con i codici indicati nel Messaggio INPS 3389/2021.
Da dicembre 2021, gli arretrati non potranno più trovare spazio nel flusso e chi non avrà utilizzato la procedura indicata dovrà procedere con apposita regolarizzazione. Analoga la procedura per datori di lavoro che dopo l’assunzione sospendono o cedono l’attività.
Per ulteriori chiarimenti sulle istruzioni, potete recarvi sul sito INPS cercando il messaggio n. 3889 del 7 ottobre 2021.
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