Fiscalità privilegiata: i Paesi della Black list e White List

fiscalità privilegiata

Sfuggire alla tassazione è l’obiettivo di molte persone, in particolare imprenditori e partite IVA, naturalmente ogni Paese vorrebbe tassare la produzione di ricchezza che avviene nei propri confini e proprio per questo si possono creare delle situazioni ambigue con l’Agenzia delle Entrate a caccia di potenziali evasori, cioè persone che pur producendo reddito in Italia, hanno la residenza fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata e di conseguenza sfuggono alla tassazione. In passato si parlava generalmente di Paradisi Fiscali, oggi invece si opta per la distinzione tra Paesi inseriti nella Black List e rimanenti facenti parte della White List, naturalmente la Black List comprende i “cattivi” della situazione.

Fiscalità privilegiata per le persone fisiche

Negli ultimi anni la disciplina dei Paesi facenti parte della Black List è stata più volte rivista, essa ha una vocazione di tipo internazionale infatti l’obiettivo è eliminare l’elusione fiscale a livello globale. I Paesi della Black List sono quelli in cui vi è una tassazione particolarmente bassa o addirittura nulla, un altro fattore che porta a inserire alcuni Paesi all’interno della lista nera è il livello di collaborazione, infatti non sono inseriti in questo elenco  i Paesi che cooperano attraverso lo scambio di informazioni. In Italia per determinare quali sono a fiscalità privilegiata si fa riferimento al DM 4 maggio 1999, questo prevede l’inversione dell’onere della prova, quindi spetta a chi trasferisce la residenza in uno dei Paesi inseriti nella lista di quelli con fiscalità privilegiata dover dimostrare che tale residenza è reale e non fittizia.

Naturalmente in materia non sono mancate controversie, per un caso che sicuramente ha fatto scuola puoi leggere l’articolo: Residenza nei paradisi fiscali e legami affettivi in Italia: dove pago le tasse?

In Italia vige il principio che chi afferma un fatto deve dimostrarlo, sono però previsti dei singoli casi in cui opera la presunzione di un determinato fatto e quindi spetta alla controparte dare la prova contraria rispetto a un fatto presunto. Questo è appunto il caso che ci interessa. In base all’articolo 2 comma 2 del DPR 917 del 1986 (TUIR) coloro che trasferiscono la residenza in uno del Paesi della lista di quelli a fiscalità privilegiata devono dimostrare che il trasferimento è reale e non fittizio, naturalmente la prova contraria è molto difficile da dare. Tali soggetti sebbene iscritti nell’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) sono considerati ai fini fiscali residenti in Italia.

Ai fini Irpef sono considerati Paesi a fiscalità privilegiata:

AlderneyBarbadosGibilterraIsole MarshallRepublic of Mauritius)Sark
AndorraBelizeGibutiIsole Vergini BritannicheMonserratRepublic of Seychelles
AnguillaBermudaGrenadaJerseyNauruSamoa
Antigua e BarbudaCosta RicaGuernseyLibanoNiueSaint Kitts e Nevis
Antille olandesiDominicaHong KongLiberiaOmanSanta Lucia
ArubaEmirati Arabi UnitiIsola di ManLiechtensteinPanamaSaint Vincent e Grenadine
BahamaEcuadorIsole CaymanMacaoPolinesia FranceseSvizzera
BarheinFilippineIsole CookMalaysiaMonacoTaiwan
TongaTurks e CaicosTuvaluUruguayVanuatu

Fiscalità privilegiata: criteri di determinazione per le imprese

Diverso è il sistema utilizzato per individuare le imprese localizzate in Paesi esteri per accedere alla fiscalità privilegiata, sono considerati tali i Paesi in cui è localizzata una partecipata o società controllata che applica una tassazione inferiore almeno del 50% rispetto a quella prevista dalla normativa italiana. Tale criterio deriva dal recepimento delle indicazioni dell’OCSE e contenute nel progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Nel confrontare il livello di tassazione devono però essere tenute in considerazione anche le modalità di determinazione della base imponibile, infatti questi non sono indifferenti rispetto alla tassazione finale.

Di seguito abbiamo la lista dei Paesi, che in seguito a convenzioni inerenti la trasparenza globale hanno stretto accordi per lo scambio di informazioni e che di conseguenza rientrano nella White List. Si tratta della lista aggiornata e possiamo sottolineare fin da ora che sono presenti Paesi solitamente considerati a fiscalità privilegiata che però hanno deciso di collaborare uscendo così dalla lista nera, tra questi ci sono Monaco, la Svizzera e il Lussemburgo, solitamente considerati Paradisi Fiscali.

AlbaniaCanadaFranciaIsola di ManMauritiusRep.Pop. Cinese
AndorraColombiaGermaniaIsole CookMessicoRep. Slovacca
Antigua e BarbudaCileGiapponeIsole FaroeMonacoRomania
ArgentinaCiprioGibilterraIsole MarshallMontserratSan Marino
ArubaCoreaGreciaIsraeleNiuSaint Kitts e Nevis
AustraliaCroaziaGrenadaKwaitNorvegiaSanta Lucia
AustriaCosta RicaGroenlandiaLatviaNuova ZelandaSaint Vincent e Grenadines
BarbadosCuracaoGuernseyLiechtensteinPaesi BassiSamoa
BelgioDanimarcaIndiaLituaniaPoloniaSeychelles
BelizeEstoniaIndonesiaLussemburgoPortogalloSingapore
BrasileFed.RussaIrlandaMaltaRegno UnitoSint Maarten
BulgariaFinlandiaIslandaMalesiaRepubblica CecaSlovenia
Sud AfricaSpagnaSvizzeraSveziaUngheriaUruguay

La Black List dell’Unione Europea

La Commissione Europea ha proceduto a delineare la lista dei Paesi non collaborativi e che di conseguenza devono essere considerati Paradisi Fiscali.

I Paesi della Black List redatta dall’Unione Europea sono 15, ecco la tabella:

Samoa Americane GuamSamoaTrinidad e TobagoBelize
BarbadosEmirati Arabi UnitiIsole MarshallArubaDominica
BermudaFigiOmanVanuatuIsole Vergini USA

Si può notare che vi sono delle incongruenze, cioè Paesi considerati nella White List in Italia sono considerati nella Black list dell’Unione Europea, in effetti non c’è un reale dissidio perché sono differenti le conseguenze, infatti essere inseriti nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata nell’Unione Europea implica l’impossibilità di ricevere aiuti economici dall’Europa in quanto trattasi di Paesi non collaborativi al fine di facilitare il controllo dell’evasione fiscale. Gli stessi Paesi però potrebbero avere accordi di collaborazione con i singoli Paesi Membri.

Deve essere sottolineata anche un’altra cosa: gli elenchi che abbiamo visto ed elencato sono in continuo movimento, cioè dei Paesi possono entrare ed altri uscire, quindi prima di valutare la propria posizione nei confronti del fisco è bene controllare che siano ancora attuali.