L’azienda può chiedere in anticipo al lavoratore se sia in possesso del Green pass in vista dell’obbligo di esibirlo all’ingresso a partire dal 15 ottobre? Alcuni punti relativi alla comunicazione appaiono, a pochi giorni dalla decorrenza dell’obbligo del documento verde, ancora incerti. E le aziende, proprio in questi giorni, stanno provvedendo a organizzarsi per gestire in maniera efficiente la decorrenza dell’obbligo del Green pass.
Tuttavia, proprio in termini di organizzazione del lavoro aziendale, i datori di lavoro potrebbero essere indotti a chiedere ai propri dipendenti informazioni sul possesso o meno del Green pass. Ad esempio, per l’organizzazione su turni di lavoro, ma anche per le trasferte. E, pertanto, il datore di lavoro, potrebbe chiedere al dipendente di comunicare il possesso del documento verde in tempo utile? Alcune indicazioni normative sembrerebbero andare nella direzione della risposta affermativa.
Innanzitutto ne parla il decreto che ha istituito l’obbligo del Green pass dal 15 ottobre 2021, ovvero il numero 127 del 2021. Infatti, al comma 6 dell’articolo 3 si parla dell’assenza ingiustificata per i non possessori del documento verde. In particolare, “i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Il comma 6 dell’articolo 3 del decreto 127 presuppone, dunque, un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nel caso di non possesso del Green pass. Tuttavia, a supporto di questa tesi interviene anche l’articolo 3 del decreto “Capienze” approvato il 7 ottobre 2021 dal Consiglio dei ministri. Infatti, nella norma si legge che, “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni con un termine di preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.
In merito al giusto termine entro il quale i lavoratori devono comunicare di non possedere il Green pass, non essendo indicato nel provvedimento un lasso di tempo per il preavviso, si deve ritenere che sia l’azienda a decidere con quanto preavviso debba avvenire la comunicazione per procedere con l’organizzazione lavorativa. Tuttavia, ulteriori punti che potrebbero creare qualche problema ad aziende e lavoratori riguardano anche altre tipologie di comunicazione.
Ad esempio, il lavoratore senza Green pass potrebbe decidere, nel corso di validità dell’obbligo di esibirlo, di mettersi in regola con il documento verde. La regolarizzazione potrebbe avvenire attraverso la somministrazione del vaccino o, più facilmente, mediante l’esecuzione del tampone. Dal momento che il non possesso del Green pass e, dunque, l’assenza ingiustificata del lavoratore produce difficoltà all’azienda sul piano organizzativo, è da ritenersi che il dipendente debba comunicare:
Tuttavia, sulle due domande non vi è, ad oggi, una sanzione prevista per la mancata risposta da parte del lavoratore. Si potrebbe configurare la procedura disciplinare da parte dell’azienda nei confronti del dipendente per la mancata risposta, ma quest’ultimo potrebbe impugnare il provvedimento. In alternativa, le aziende dovrebbero aggiornare il proprio codice disciplinare dal momento che una fattispecie relativa a questi comportamenti dei dipendenti non è prevista.
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