La riforma di Elsa Fornero (legge numero 201 del 2011) ha riordinato i sistemi di calcolo delle pensioni prevedendo tre sistemi relativi all’assicurazione generale obbligatoria: quello retributivo, quello contributivo e il misto. Nel sistema retributivo rientrano i lavoratori che abbiano versato contributi per almeno 18 anni entro il 31 dicembre 1995. Diversamente, chi ha iniziato a lavorare e a versare contributi dal 1° gennaio 1996 rientra nel sistema contributivo puro.
Tra i due sistemi contributivi, la normativa ha previsto il meccanismo previdenziale misto. Si tratta del metodo di calcolo delle pensioni riservato ai lavoratori che, al termine del 1995, non avevano maturato ancora i 18 anni di contributi necessari per rientrare pienamente nel sistema retributivo. In parte, dunque, la loro pensione è calcolata anche con il sistema contributivo.
La pensione per i lavoratori del sistema misto si calcola sommando i due sistemi di calcolo. Nel dettaglio, si sommano i contributi versati fino al 31 dicembre 1995 con il sistema retributivo con quelli versati a partire dal 1° gennaio 1996 con il contributivo. E pertanto, la pensione sarà il risultato dei contributi versati prima del 31 dicembre 1995 (sia per la quota A che per quella B del sistema retributivo) e i contributi versati dopo il 31 dicembre 1995 con il metodo contributivo.
Per il calcolo della pensione della parte retributiva, si segue il meccanismo della quota A e della quota B. Nel dettaglio, la quota A riguarda i contributi versati entro il 31 dicembre 1992 e il calcolo si effettua individuando la retribuzione media pensionabile settimanale degli ultimi 5 anni di lavoro. Tale retribuzione deve essere rivalutata mediante dei coefficienti stabiliti annualmente dall’Inps e dall’Istat e moltiplicata per le settimane svolte di lavoro entro il 31 dicembre 1992. L’importo ottenuto si moltiplica per il rendimento annuo, solitamente del 2% per ciascun anno di lavoro. Lo stesso meccanismo della quota A è applicato ai lavoratori autonomi, ma la media deve essere fatta sugli ultimi 10 anni di lavoro prima del 31 dicembre 1992.
Per le pensioni del sistema misto deve essere calcolata anche la quota B per i contributi versati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (fino al 31 dicembre 2011 per i lavoratori del retributivo puro). Su questo periodo di contribuzione, il calcolo si effettua con le seguenti retribuzioni medie:
L’importo della retribuzione media annuale deve essere moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione e diviso per il numero delle settimane lavorate (52 annuali). L’importo va poi moltiplicato per il numero delle settimane effettivamente lavorate tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995.
Infine, per i contributi rientranti nella quota contributiva (a partire dal 1° gennaio 1996 per i lavoratori del sistema misto), il calcolo prevede:
Per i lavoratori rientranti nel sistema previdenziale misto, le formule di pensionamento consuete sono la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Per la pensione di vecchiaia è necessario che i lavoratori del misto abbiano maturato l’età minima di 67 anni e almeno 20 anni di contributi. Il lavoratore del misto può andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi minimi. Le donne del misto hanno la possibilità di anticipare la pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi versati.
Ai lavoratori rientranti nel sistema misto sono escluse alcune formule di uscita riservate ai contributivi puri. Questi ultimi, infatti, possono accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 71 anni con 5 anni di contributi versati, possibilità esclusa ai lavoratori del misto. Ai contributivi puri, inoltre, è riservata la possibilità di prepensionamento a 64 anni con 20 anni di contributi. Per questi istituti, un lavoratore del misto può optare di rientrare interamente nel sistema contributivo a due condizioni:
Il lavoratore del sistema misto può utilizzare i contributi accumulati presso più gestioni previdenziale con l’obiettivo di arrivare ai requisiti minimi per la pensione. In particolare può procedere con la ricongiunzione e con il cumulo gratuito. Mediante la ricongiunzione può trasferire in un’unica gestione pensionistica tutti i contributi versati, ad eccezione dei contributi versati alla Gestione separata Inps. Possibilità, quest’ultima, esercitabile attraverso il cumulo gratuito.
Mediante il cumulo dei contributi, i lavoratori del sistema previdenziale misto possono unire gli spezzoni contributivi delle diverse gestioni previdenziali (Assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei contribuenti autonomi, Gestione separata, fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria e Casse previdenziali dei liberi professionisti) al fine di maturare i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata.
Per i lavoratori autonomi del sistema misto, in alternativa alla ricongiunzione, è possibile richiedere il computo dei contributi. Si procedere con il computo alla Gestione separata accentrando in questa gestione tutti i contributi previdenziali obbligatori, ad esclusione di quelli versati nelle Casse professionali.
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