Il nuovo contratto di prestazione occasionale va a sostituire il voucher eliminato nel 2017. I prestatori occasionali non sono né lavoratori autonomi né lavoratori subordinati, in quanto le prestazioni in oggetto sono sporadiche e di breve durata.
Le prestazioni occasionali vengono disciplinate a seconda dell’ambito del loro utilizzo:
Nel primo caso si parla di un contratto a prestazione occasionale, nel secondo caso si usa il Libretto di Famiglia. In entrambi i casi, sia il prestatore che il datore di lavoro devono registrarsi sin dall’inizio all’apposita piattaforma INPS, con l’obiettivo di gestire il rapporto.
Per prestazioni di lavoro occasionale s’intendono tutte quelle attività che nell’anno civile producono:
Inoltre, il prestatore dal ciascun utilizzatore non può ricevere compensi superiori a 2.500 euro e nemmeno superare le 280 ore rese in un anno civile.
Possono ricorrere alle prestazioni occasionali:
Come anticipato, per dare una possibilità di più ad alberghi e strutture ricettive del turismo, ma che per aumentare l’utilizzo, sono state concesse le prestazioni occasionali fino a quelle con otto dipendenti assunti a tempo indeterminato, per le prestazioni limitate a:
La deroga si applica a tutti coloro la cui attività principale o comunque prevalente si qualifica con l’attività alberghieri, di villaggi turistici, di rifugi di montagna, di colonie marine e montane, di ostelli della gioventù, affittacamere per soggiorni brevi, case ed appartamenti vacanze, B & B, residence, aree di campeggio e aree attrezzate per roulette e camper.
Invece, non si può ricorrere alle prestazioni occasionali nell’esecuzione di appalti o da parte di imprese:
Prestazioni di lavoro occasionali: prestatori di lavoro occasionale
Eccezion fatta per il settore agricolo, famiglie e imprese possono attivare prestazioni di lavoro occasionale con qualsiasi soggetto, a meno che non si tratti di lavoratori con cui sia ancora in corso (o sia cessato da meno di sei mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, pena la conversione a tempo pieno e indeterminato qualora sia accertata la natura subordinata.
Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono ammesse solo per le attività rese dai seguenti soggetti:
Il compenso spettante per le prestazioni di lavoro occasionali è stabilito dalle parti, in misura comunque non inferiore a 9,00 € netti all’ora (8,00 € per i privati), ad eccezione del settore agricolo dove il limite sono i minimi salariali mensili degli operai.
Il limite per il compenso giornaliero è pari ad un minimo di 36 euro, anche nei casi in cui la durata della prestazione sia inferiore. Nessun limite invece per le ore eccedenti le quattro, ma nel limite minimo di 9,00 €/h.
L’INPS si occupa della liquidazione del compenso, entro il giorno 15 del mese successivo quello di esecuzione della prestazione.
Peraltro, anche nel lavoro occasionale i prestatori godono della copertura INPS (contributi versati alla Gestione separata) e INAIL, con oneri interamente a carico dell’azienda, cui si aggiungono i costi di gestione.
La prestazione occasionale non è soggetta a IRPEF e non incide sullo status di disoccupato.
I prestatori riceveranno il compenso tramite bonifico sul conto corrente, a fronte della presentazione di univoco mandato o autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma INPS e stampata dall’utilizzatore che riporti i dati principali dell’attività: identificazione delle parti, luogo, durata della prestazione e importo del compenso.
Innanzitutto per attivare una prestazione di lavoro occasionale, chiunque sia il lavoratore deve registrarsi sulla piattaforma online INPS.
Una volta fatto ciò, il datore deve erogare il compenso. Il versamento può avvenire tramite F24 o sulla piattaforma INPS a mezzo addebito in conto corrente o su carta di credito.
Un’ora prima dell’inizio della prestazione le imprese devono comunicare all’INPS i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, luogo di svolgimento, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e termine della stessa (l’imprenditore agricolo o l’azienda alberghiera possono comunicare la data di avvio e il monte ore complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non eccedente i dieci giorni).
I privati invece devono comunicare all’INPS l’avvio dell’attività entro il giorno 3 del mese successivo quello di svolgimento della prestazione e contenente:
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