Prima casa under 36 arrivano alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate soprattutto in caso di riacquisto di un immobile.
L’introduzione dell’agevolazione per la prima casa, si basa su due requisiti importanti, se si è un under 36. I due requisiti base per accedere al Fondo Garanzia prima casa sono: avere meno di 36 anni ed in ISEE non superiore a 40.000 euro. Ma non solo gli under 36 che compreranno casa non dovranno più pagare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per accedere al credito occorre:
Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall’art. 7 della legge 448/1998 non è cumulabile con il bonus prima casa under 36. In altre parole si fa riferimento al credito di imposta per i contribuenti che provvedono ad acquisire un immobile entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro e sul valore aggiunto per la prima casa.
Tuttavia l’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. E in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto, il bonus ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.
La circolare n.12/2021 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di alienazione di un’abitazione acquistata in precedenza con le agevolazioni “prima casa” e successivo acquisto entro l’anno di un’altra casa, usufruendo dell’esenzione introdotta con decreto Sostegni bis, non spetta alcun credito d’imposta. In particolare:
Ma l’Agenzia ha comunque precisa che anche se non è cumulabile può essere riutilizzato. Infatti, per evitare la perdita di agevolazione si può attendere, ed ecco come . Il credito non viene azzerato, ma può maturare in caso di successiva alienazione e riacquisto di immobile con pagamento dell’imposta di registro o Iva.
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