Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

medico competente

Ogni anno in Italia ci sono migliaia di infortuni sul luogo di lavoro e purtroppo alcuni sono mortali. Questo avviene nonostante sia previsto un quadro normativo complesso che prevede diverse tutele per i lavoratori e sistemi per rendere i luoghi di lavoro più sicuri. L’atto normativo principale è il decreto legislativo 81 del 2008 che prevede che le aziende debbano nominare un medico competente, ma di chi si tratta e quali sono le sue funzioni?

Quando è necessario nominare il medico competente

La prima cosa da dire è che non tutte le aziende hanno l’obbligo di nominare un medico competente, hanno tale obbligo le aziende che devono organizzare il servizio di sorveglianza, cioè quelle in cui è esposto a rischi come quelli:

  • inerenti l’emissione di rumori;
  • chimico;
  • vibrazioni (ad esempio nel caso in cui in azienda ci sia un costante uso del martello pneumatico);
  • rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi;
  • il servizio di sorveglianza deve inoltre essere attivato per i luoghi di lavoro in cui gli addetti sono esposti per oltre 20 ore a settimane a videoterminali;
  • in presenza di lavoratori che svolgono lavori notturni;
  • rischio dovuto all’esposizione all’amianto e altri elementi dannosi.

Chi è il medico competente

In tutti i casi visti, oltre al servizio di sorveglianza deve essere nominato il medico competente, si tratta di un professionista sanitario, i requisiti specifici sono indicati nell’articolo 38 del decreto legislativo 81 del 2008, lo stesso indica i titoli che deve possedere, non è necessario che li abbia tutti, basta averne uno, si tratta di titoli specifici per la medicina del lavoro in particolare deve aver conseguito:

  • aver conseguito un titolo specialistico in medicina del lavoro o in medicina preventiva e psicotecnica, medicina legale, igiene;
  • essere docenti in medicina del lavoro, medicina preventiva, tossicologia industriale, igiene industriale;

In alternativa è possibile conferire tale ruolo a medici che prima dell’entrata in vigore del decreto avessero già prestato opera come medici del lavoro per almeno 4 anni, per accedere a tale possibilità l’articolo stesso prevede che deve essere presentata domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente.

Per poter esercitare il ruolo visto, è comunque previsto che i medici seguano specifici percorsi formativi in ambito universitario, i medici che hanno tali requisiti possono quindi richiedere l’iscrizione presso gli elenchi tenuti dal Ministero della Salute.

La tutela della salute dei lavoratori e compiti del medico

Ora che abbiamo delineato quando è necessario per l’azienda avere questo professionista e quali sono i requisiti richiesti per poter svolgere tale funzione, si passa a capire quali sono i compiti che deve svolgere inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione.

Naturalmente il primo ruolo di un medico è capire se le condizioni di salute del lavoratore sono compatibili con le mansioni che deve svolgere, proprio per questo è previsto che il medico competente debba visitare i lavoratori prima dell’assunzione e successivamente con periodicità annuale tenendo in considerazione non i rischi generici, ma i rischi specifici di quella determinata mansione. Inoltre i controlli devono essere eseguiti nel caso in cui il dipendente sia assegnato a mansioni diverse rispetto al passato e nel caso in cui il dipendente sia stato assente dal lavoro per più di 60 giorni e, infine, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

I controlli devono essere diretti a valutare se il lavoratore è idoneo alle mansioni, non idoneo alle stesse oppure se è idoneo ma vi sono limitazioni specifiche per alcune mansioni. Il giudizio di idoneità o di non idoneità comunque può essere oggetto di revisione.

Compiti del medico competente ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008

Quelle ora viste non sono però le uniche mansioni a cui è addetto il medico competente, infatti l’articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008 individua tutta una serie di compiti che non riguardano i singoli lavoratori, ma sono riferiti all’ambiente di lavoro e i rischi ad esso connessi. L’articolo 25 stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RSPP al fine di elaborare misure di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e la loro predisposizione, collabora alla organizzazione del servizio di primo soccorso e alla formazione dei dipendenti sulla gestione della sicurezza e del soccorso sul luogo di lavoro. In funzione dei rischi specifici, il medico competente elabora anche il sistema di sorveglianza sanitaria.

Per ogni lavoratore è tenuto a redigere e custodire una cartella sanitaria, nel caso in cui l’azienda abbia più di 15 dipendenti il medico deve concordare con il datore di lavoro un luogo per la custodia delle cartelle. Naturalmente è tenuto al segreto professionale anche perché i dati che detiene possono essere classificati come sensibili e super sensibili. In base alla lettera F dell’articolo 25, nei casi previsti dalla legge invia telematicamente all’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) abolito nel 2010 con decreto legge 78 del 2010 e le cui funzioni sono oggi dell’INAIL, le cartelle sanitarie e di rischio inerenti i lavoratori.

Comunicazioni del medico competente

Il medico competente deve informare i lavoratori sui rischi inerenti il rapporto di lavoro, nel caso di esposizione ad agenti che possono avere un effetto a lungo termine deve anche indicare ai lavoratori i controlli medici da eseguire periodicamente e anche alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui dalle visite emerga una particolare condizione di rischio o patologica deve darne informazione al lavoratore, inoltre su richiesta deve fornirgli una copia della cartella sanitaria.

Il medico competente deve anche consegnare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in forma anonima collettiva, i dati aggregati inerenti la condizione “globale” di salute dei lavoratori, in questo modo è possibile porre in essere misure collettive, ad esempio se dalle visite periodiche dovesse emergere che molti addetti a una determinata unità produttiva o mansione, hanno particolari problemi respiratori, deve darne indicazione al RSPP che dovrà tenerne conto, insieme al datore di lavoro, nella redazione del DVR e nella predisposizione di misure di prevenzione. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto e deve avere come destinatari anche il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine il medico competente deve visitare almeno una volta l’anno i luoghi di lavoro per verificare che siano a norma.

Per conoscere le linee generali sulla predisposizione dei sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro, leggi l’articolo: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda