La tassazione sui trust cambia secondo quando stabilito dall’Agenzia delle entrate. Ecco le disposizioni in materia di tassa di successione.
La tassazione sui trust potrebbe essere diversa da quella finora prevista. Innanzitutto facciamo una precisazione, per trust si intende un fondo fiduciario, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giudici di natura patrimoniale. Per la loro gestione sotto il profilo fiscale, soprattutto in materia di successione e donazione, si ci rifaceva alle circolari 48/E del 2007 e 3/E del 2008. Ebbene la regola prevedeva che l’applicazione dell’imposta venisse applicata alla costituzione dei vincoli di destinazione. In altre parole al momento della successione, o della donazione del trust stesso. Ma a dire il vero il legislatore mediante l’art.2 del D.L. n.262/2006, aveva già definito l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, estendendone l’applicazione anche alla tematica dei trust.
La circolare prevede dei cambiamenti in merito alle imposte diretta da pagare sui trust ai soggetti residenti in Italia. Attribuzione che derivano da trust stabiliti in giurisdizione con riferimento al trattamento degli stessi come fiscalità privilegiata. Inoltre l’Agenzia ha chiarito alcuni aspetti relativi al monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia e all’applicazione dell’imposta del valore degli immobili detenuti all’estereo (IVIES).
La novità pertanto cambia completamente l’ottica applicativa adoperata fino ad ora. Infatti ora è disposto che all’atto di donazione del trust non vi è un presupposto per l’applicazione dell’imposta proporzionale. Pertanto, le imposte saranno versate in un momento successivo. Questo deve coincidere con il momento in cui saranno dati al nuovo proprietario tutti i benefici derivanti dal trust. La circolare comunque non è ancora effettiva e l’agenzia delle entrate ha aperto le consultazioni in materia. Infatti i soggetti interessati hanno tempo fino al 30/09/2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione, che verranno poi valutate dall’Agenzia, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare. È possibile inviare le proposte di modifica o di integrazione all’indirizzo mail dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it. Pertanto vedremo quali saranno i risultati della consultazione.
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