Tasse sulle mance è quello che accadrà a breve per tutti i lavoratori dipendenti che di solito le hanno intascate senza condividerle.
La clamorosa sentenza della Cassazione ha del paradossale. Infatti con la sentenza depositata, ieri giovedì 30 settembre, la Cassazione ha stabilito che si devono pagare le tasse sulla mance. Questo perché deriva dal rapporto di lavoro subordinato e quindi dalla prestazione lavorativa. Quindi in base all’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi da lavoro dipendente, il pagamento delle tasse non è limitato solo al lavoro, ma comprende anche tutte le somme percepite in tale ambito.
Pertanto, se un cliente è soddisfatto di un servizio alberghiero, piuttosto che di ristorazione lascia una mancia per gratificare al lavoratore; quest’ultimo dovrà pagare le tasse. Anche se non è proprio chiaro il modo in cui si dovrebbe vigilare sulla somma. Infatti, spesso viene lasciata direttamente in contanti. Quindi il fisco dovrebbe semplicemente basarsi sul buon senso della singola persona.
La sentenza fa scalpore perché va contro quanto previsto dalla circolare 3/2008 della stessa Agenzia delle Entrate. Infatti fino ad ieri si escludeva dalla tassazione le donazioni di valore minimo, facendo riferimento all’articolo 783 del Codice civile. L’artico così recita: “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e’ valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante“.
Ma secondo la Cassazione la mancia non rientra in questo caso. In quanto è legata alla prestazione di lavoro e quindi legata ad esso. Di conseguenza vanno dichiarate come aumento di reddito e quindi pagare le relative tasse.
Tutto nasce dal fatto che la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall’agenzia delle entrate. Il ricorso a sua volta derivava da un dipendente di un Hotel di lusso, in Sardegna,nella celeberrima ed elegante Costa Smeralda. Il lavoratore, grazie al suo servizio, aveva guadagnato circa 84 mila euro soltanto di mance. Secondo il fisco si trattava di reddito di lavoro non dichiarato.
Mentre la commissione regionale aveva dato ragione al contribuente dicendo che le mance non sono tassabili, in quanto donate dal cliente, senza l’intervento del datore di lavoro. Ma non solo, è citata anche la circolare della stessa Agenzia delle entrate. Ciò nonostante la Corte ha specificato che la mance sono legate al rapporto di lavoro. E quindi rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione.
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