Tra le varie modalità, l’acquisto della casa può avvenire anche da un’impresa di recupero. Per impresa di recupero, ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, si intende qualsiasi soggetto Iva che svolge gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. Anche per l’acquisto della casa da un’impresa di recupero è necessario considerare la tassazione. In particolare, è necessario distinguere se l’immobile oggetto di compravendita sia stato recuperato da meno o da più di 5 anni e, in quest’ultimo caso, se il venditore eserciti o meno l’opzione Iva.
Nel caso di acquisto di casa recuperata da meno di 5 anni da un’impresa di recupero l’imposizione dell’Iva avviene con aliquota al 10% secondo quanto prevede l’articolo 10, n. 8 bis, punto 127 quinquesdecies, Tabella A, III del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. Solo per l’acquisto di una prima casa l’Iva scende al 4% (articolo 10, n. 8 bis, punto numero 21, Tabella A II).
Per chi acquisto una prima casa o per qualsiasi soggetto, con recupero effettuato da meno di 5 anni da un’impresa di recupero, sono da considerare le seguenti tasse:
Oltre alle imposte di registro e ipotecarie, chi acquista casa da un’impresa di recupero deve versare altre tre imposte. Sia nel caso di prima casa, che di successiva, sono da pagarsi:
Nel caso di acquisto di un’abitazione da un’impresa di recupero e il recupero sia stato fatto da più di 5 anni, si deve distinguere innanzitutto se l’impresa eserciti l’opzione Iva. In questo caso, sia che si tratti di prima casa che di soggetto qualsiasi, l’acquisto risulta esente dall’Iva. La disciplina di riferimento è quella dell’articolo 10, n. 8 bis del Dpr numero 633 del 1972. Variano invece gli importi delle imposte nei casi di prima casa e di altri soggetti.
Nel caso in cui quindi l’impresa di recupero non eserciti l’opzione Iva, sia per l’acquisto di prima casa che per acquisti di altri soggetti le imposte di bollo e la tassa ipotecaria sono esenti. Sull’imposta di registro, invece, l’acquirente della prima casa paga una percentuale del 2% ai sensi dell’articolo 1, secondo periodo, del TP1; l’aliquota scende all’1,5% nel caso in cui il trasferimento venga effettuato nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed abbia per oggetto abitazioni di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. Nel caso in cui non si tratti di prima casa l’imposta di registro è pari al 9%. Sono da pagare, per entrambi i casi, l’imposta ipotecaria e quella catastale per 50 euro ciascuna.
Il pagamento dell’Iva è più complesso per quanto riguarda l’acquisto di una casa recuperata da oltre 5 anni dall’impresa di recupero nel caso in cui quest’ultima eserciti l’opzione Iva. Nel caso di acquisto di prima casa, l’Iva si calcola al 4% (comma 8 bis, articolo 10, punto numero 21, della Tabella A II, del Dpr numero 633 del 1972). Se si tratta dell’acquisto di un soggetto Iva, l’aliquota sale al 10%. La stessa aliquota del 10% si applica se l’acquirente è diverso dal soggetto Iva. Per questi ultimi due casi è necessario far riferimento al comma 8 bis dell’articolo 10, del Dpr 633 del 1972, punto numero 127 quinquiesdecies, Tabella A, III.
In tutti e tre i casi precedenti, ovvero di acquisto di una prima casa, di soggetto Iva e di acquirente diverso da soggetto Iva, comprare una casa da un’impresa di recupero di più di 5 anni, comporta le seguenti imposte e tasse:
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