Le barriere architettoniche e soprattutto la loro eliminazione è un problema spesso frequente in condominio. Pertanto cosa dice la normativa?
Le barriere architettoniche sono degli ostacoli che non permettono la completa mobilità di chiunque. In particolari con riferimento a chiunque e per qualsiasi causa abbiamo una capacità motoria ridotta o impedita in maniera temporaneo o permanente. Si tratta di solito di scale, marciapiedi o porte troppo strette).
La più recente normativa civilistica in riferimento in materia è la legge 13/89 che detta quelle che sono le disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Sempre in questo contesto è bene definire chi è il disabile. La condizione di disabile deve essere accertata dalla speciale commissione prevista dalla famosa legge 104 del 1992 Ma si considera disabile «anche chi, pur non essendo affetto da menomazioni motorie, si trovi in minorate condizioni fisiche».
Il D.M. 236/89 da attuazione al testo normativo ed individua tre condizioni che dovrebbero essere rispettate all’interno di un edificio privato:
Ad esempio un edificio si dice adattabile quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, permettono a l’accesso al suo interno senza alcuna difficoltà.
Un edificio di nuova costruzione deve avere tutte le accortezze necessarie per abbattere le barriere architettoniche. Anche per questo sono molti i condomini che al proprio interno presentano un ascensore abbastanza grande da poter permettere anche l’ingresso di una carrozzina. Tuttavia già in fase di progetto devono essere presenti questi elementi, altrimenti sarà non approvato dal Comune.
Mentre per gli edifici “vecchi” lo Stato ha previsto degli incentivi economici per agevolare i proprietari nella rimozione delle barriere architettoniche. Dunque possono presentare domanda per l’ottenimento del contributo:
Il condominio interessato all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di lavori rivolti ad agevolare la mobilità dei disabili, può chiedere all‘amministratore di condominio, di convocare l’assemblea per la delibera. In altre parole l’interessato deve presentare all’amministratore una richiesta scritta con l’indicazione del contenuto specifico dei lavori che si intendono fare. Dunque l’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.
La delibera può essere approvata con la maggioranza degli intervenuti alla riunione (50%+1). Purché questi rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, ossia almeno 500 millesimi. Tuttavia, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere le delibere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il portatore di handicap o chi lo rappresenta, può assumere l’iniziativa di installare, a proprie spese, una serie di impianti per ovviare al problema.
Sono molte le azioni più comuni che un condominio può adoperare per cercare di rendersi più accessibile. Ad esempio la creazione di una scivola con relativo corrimano, adiacente agli scalini, per permettere anche alle carrozzine di accedere allo stabile. Altro rimedio è quello del servoscala con pedana che possono essere istallati sia all’interno che all’esterno di un palazzo. Inoltre ci sono le piattaforme elevatrici per superare dislivelli molto elevati.
Ma anche ascensori per disabili sia interni che esterni all’edificio. Spesso questa scelta è quella più adoperata sia per uso domestico che nella pubblica amministrazione. Certo è che per poter fare questo tipo di interventi occorro dei permessi con le relative documentazioni come Scia o Dia. Per questo è sempre meglio affidarsi ad esperti che possano provvedere alla realizzazione dell’opera dalla fase di progettazione alla realizzazione senza dimenticare la manutenzione. Piccoli o grandi provvedimenti che permettono di essere un pò più civili, anche nelle proprie abitazioni o negli spazi condominiali.
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