Sono disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate le informazioni relative al bonus pubblicità, nonché il modello di comunicazione per presentare domanda del relativo credito di imposta. Lo rende noto la stessa Agenzia delle entrate in attuazioni delle disposizioni dell’articolo 67 bis del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge 106 del 2021.
Possono presentare domanda del bonus pubblicità i titolari degli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati. Gli impianti devono essere destinati all’affissione dei manifesti o per simili installazioni pubblicitarie di natura commerciali. Sono inclusi i pannelli luminosi o le proiezioni di imagini, purché non rientranti nelle insegne di esercizio.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica dal portale dell’Agenzia delle entrate. La domanda del bonus pubblicità può essere inoltrata direttamente dal contribuente oppure da incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il termine per l’invio delle domande, si legge nella nota dell’Agenzia delle entrate numero 295258 del 29 ottobre 2021, è fissato dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.
In questo lasso di tempo il contribuente può inviare una nuova comunicazione che va a sostituire integralmente quella eventualmente trasmessa in precedenza. L’ultimo invio prevale su tutte le precedenti comunicazioni. Nei medesimi termini può essere inviata la comunicazione di rinuncia integrale al credito di imposta inviata in precedenza. Entro 5 giorni dall’invio della domanda l’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza stessa. Potrebbe arrivare anche un avviso di scarto della domanda con le relative motivazioni.
Il credito di imposta spettante per il bonus pubblicità è attribuito nella misura proporzionale all’importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale di autorizzazione, di concessione o di esposizione pubblicitaria. Il periodo di tempo per l’esposizione dei messaggi pubblicitari deve essere inferiore ai 6 mesi. Inoltre, l’Agenzia delle entrate calcolerà, con un successivo provvedimento, la quota percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile dai richiedenti. Tale percentuale, moltiplicata per l’importo del canone dovuto nel 2021, determinerà il tetto massimo di fruizione del bonus stesso.
Il credito di imposta del bonus pubblicità riconosciuto ai richiedenti può essere utilizzato in compensazione. Per l’utilizzo è necessario presentare il modello F24 esclusivamente per via telematica sul portale dell’Agenzia delle entrate. L’esito della domanda tramite il modello F24 sarà negativo nel caso in cui il credito di imposta risultasse superiore all’ammontare massimo della misura. Lo scarto, in ogni modo, viene comunicato al richiedente. Per la compilazione del modello F24 utile alla compensazione l’Agenzia delle entrate provvederà a emettere un nuovo avviso con le relative istruzioni.
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